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Valutazione dei rischi per le lavoratrici in gravidanza
Nel periodo di gravidanza, in qualsiasi settore e contesto lavorativo, le lavoratrici sono sottoposte ad un’attenzione particolare e semplici mansioni possono infatti comportare dei rischi per la salute e la sicurezza e sua e del bambino.
Il D.Lgs. 81/08 e il D.Lgs. 151/2001 (Testo unico sulla maternità e paternità) prevedono specifici obblighi per datore di lavoro e lavoratrici in gravidanza.
Il documento di valutazione dei rischi per le lavoratrici in gravidanza
Come specificato nel Testo Unico sulla sicurezza, in tutte le aziende con almeno un lavoratore il datore di lavoro è tenuto ad effettuare una valutazione dei rischi per le lavoratrici in gravidanza, in modo da valutare le eventuali situazioni pericolose e le misure da attuare sia per le lavoratrici in forza all’azienda che nel caso dovessero essere assunte delle donne in un secondo momento.
L’articolo 28 del D.Lgs. 81/08, infatti, prevede che la valutazione debba includere “tutti i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori, ivi compresi (…) quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza“.
Il datore di lavoro, insieme all’RSPP, al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e al medico competente, dovrà quindi valutare:
- le diverse mansioni previste;
- l’esposizione a tutti i rischi potenziali;
- la presenza o meno dei rischi associati alla gravidanza;
- le caratteristiche strutturali delle diverse zone di lavoro e i rischi correlati;
- le adeguate misure di protezione e prevenzione.
Nella valutazione, inoltre, andranno considerate le situazioni di rischio associate non solo al periodo della gravidanza ma anche al puerperio e all’allattamento.
Sicurezza lavoratrici in gravidanza: misure di prevenzione e obblighi
Dalla valutazione dei rischi obbligatoria, il datore di lavoro può capire quali misure adottare per tutelare la salute e sicurezza delle lavoratrici gestanti.
Nel caso di lavori vietati in periodo di gravidanza, che vedremo nel prossimo paragrafo, il datore di lavoro può valutare di:
- assegnare alla lavoratrice un’altra mansione compatibile, che non la esponga a rischi;
- modificare le condizioni di lavoro, l’orario o il luogo lavorativo, sempre nell’ottica di evitare l’esposizione ai rischi;
- qualora non fosse possibile, procedere con l’invio della richiesta di interdizione anticipata agli Enti competenti.
Dunque, dovendo fare il possibile per eliminare ogni rischio potenziale, il datore di lavoro può ricorrere anche a un cambiamento dell’organizzazione aziendale. Un esempio può essere legato al lavoro notturno (orario dalle 24 alle 6), che per le donne è vietato dal momento dell’accertamento della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino (art. 53 del D.Lgs. 151/2001).
Il datore di lavoro è comunque sempre tenuto a informare le lavoratrici sui risultati della valutazione dei rischi e sulle misure di prevenzione e protezione stabilite.
Al tempo stesso, anche le lavoratrici, una volta accertato lo stato di gravidanza, hanno l’obbligo di comunicarlo tempestivamente al datore di lavoro.
Lavoratrici in gravidanza: i lavori a rischio
Il generale, il congedo di maternità per le lavoratrici va dai 2 mesi antecedenti ai 3 mesi successivi al parto. In alcuni casi, tale congedo può essere eventualmente “spostato” ad 1 mese prima e 4 mesi dopo il parto.
Tuttavia, ci sono lavori e attività particolarmente a rischio, che non possono essere svolte dalle donne in gravidanza. L’articolo 7 del D.Lgs. 151/2001, infatti, prevede il divieto di “adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri“.
In questo senso, tra i più comuni lavori a rischio nel periodo della gravidanza vi sono:
- lavori che espongono a rischi ergonomici (movimentazione manuale di carichi, trasporto e sollevamento di pesi, sovraccarico biomeccanico degli arti superiori);
- attività in postura eretta prolungata (per oltre metà dell’orario lavorativo);
- lavori su scale, impalcature e pedane;
- lavori a bordo di mezzi di trasporto (muletti, aerei, autobus, ecc.);
- lavori che espongono a rischi fisici (vibrazioni, rumore, radiazioni ottiche artificiali, ecc.);
- lavori in orario notturno;
- lavori svolti a temperature molto alte o molto basse;
- lavori in quota o in spazi confinati;
- lavori che espongono a rischio biologico, chimico o cancerogeno;
- lavori che espongono al rischio stress lavoro correlato;
- ecc.
La legge stabilisce che, anche qualora le fossero affidate mansioni inferiori a quelle abituali, essa “conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale”.
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