Sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici aventi la finalità di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, in relazione ai fattori di rischio professionali, all’ambiente di lavoro e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
È importante specificare che la sorveglianza sanitaria non è obbligatoria per tutti i lavoratori ma La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente nei seguenti casi:
- Nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6;
- Qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
Entra in contatto con il nostro team per richiedere la nostra assistenza a Verona, Vicenza, Padova e Brescia: saremo a tua completa disposizione!
Contattaci
Audiometria
NORMATIVA: D.Lgs 81/2008 e smi – Titolo VIII Capo I – Titolo VIII Capo II
L’audiometria è un esame specifico che riguarda l’udito ed è fondamentale per i lavoratori soprattutto per verificare se il dipendente abbia le condizioni utili per gli incarichi che dovrà ricoprire.
L’esame audiometrico permette, quindi, di testare la capacità uditiva alle principali frequenze percepibili dall’orecchio umano e rientra tra i principali controlli in ambito lavorativo per verificare eventuali deficit uditivi a carico del lavoratore.
Spirometria
NORMATIVA: D.Lgs 81/2008 e smi – Titolo IX
La spirometria è l’esame che ha lo scopo di stabilire la capacità polmonare e lo stato di salute del sistema respiratorio del lavoratore.
Una volta eseguita la spirometria, il medico competente potrà effettuare le dovute valutazioni. Inoltre, il medico competente può verificare nel tempo e segnalare gli eventuali danni respiratori da agenti nocivi così da suggerire, in caso, nuovi modi per evitare danni alla salute dei lavoratori.
Quest’esame è fondamentale per tutti i lavoratori che vengono esposti a materiali fini o a polveri che possono danneggiare le vie respiratorie.
Visiotest
NORMATIVA: D.Lgs. 81/2008 e smi Art. 176
ll Visiotest è una visita specialistica che il Medico Competente è tenuto a fare per tutti coloro che rientrano nella così detta categoria dei video terminalisti, ossia quei lavoratori che utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni.
L’obiettivo di queste visite specialistiche in azienda è quello di stabilire l’idoneità o la non idoneità del lavoratore alle mansioni che prevedono l’utilizzo di videoterminali.
Le visite di controllo sono organizzate in base al tipo di idoneità che il lavoratore ha ricevuto in fase di visita preventiva.
La visita va eseguita a cadenza bimestrale per i lavoratori che hanno ricevuto una idoneità con limitazioni o restrizioni o che abbiano superato il cinquantesimo anno di età, mentre, per tutti gli altri, la visita va effettuata con cadenza quinquennale.
Test screening tossicologico
NORMATIVA: D.lgs. 81/2008 e smi Art. 41, c.4
Il Medico Competente nel corso degli accertamenti sanitari previsti deve verificare l’assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Le mansioni interessate sono legate alle attività di trasporto:
- Conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada
- Addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.
È compito del datore di lavoro comunicare al Medico Competente i nominativi dei lavoratori da sottoporre ad accertamento di assenza di uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
La comunicazione deve poi essere effettuata periodicamente per i nuovi assunti e ripetuta con frequenza minima annuale.
Visita medica periodica
NORMATIVA: D.lgs. 81/2008 e smi Art.41
L’esecuzione delle visite periodiche, nonché di quelle svolte su richiesta dei lavoratori vengono effettuate:
- Nei casi previsti dalla normativa vigente, a volte con periodicità già prefissate;
- Sulla base di un’effettiva esposizione ad un determinato fattore di rischio;
- In rapporto alla mansione e/o attività svolta.
Al fine di emettere un giudizio di idoneità alla mansione specifica, il medico competente deve eseguire gli accertamenti sanitari utili.
Le visite mediche periodiche devono essere effettuate entro la scadenza del giudizio d’idoneità.
Test alcolimetrico
NORMATIVA: D.lgs. 81/08 e smi Art. 41, c. 4
Il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria finalizzata alla verifica della assenza di condizioni di alcoldipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Nelle attività lavorative ad alto rischio di infortunio è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”; tra queste:
- Personale sanitario in strutture pubbliche e private;
- Insegnanti e vigilatrici d’infanzia;
- Mansioni che prevedono il porto d’armi;
- Addetti alla guida di veicoli con patente B e superiori;
- Carrellisti ed operatori di macchine per movimento terra;
- Addetti all’edilizia;
- Controllori di volo e del traffico ferroviario;
- Operatori che lavorano a contatto con esplosivi.
Per questi lavoratori la legge prevede un generale divieto di bere alcolici (divieto non limitato, all’orario di lavoro), e vieta ai datori di lavoro di somministrare bevande alcoliche, ad esempio nei bar aziendali, mense, macchine distributrici di bevande, ecc.
Se un lavoratore viene riscontrato positivo all’alcol test, avendo infranto il divieto e potendo costituire un rischio per sé stesso e per gli altri, deve essere allontanato immediatamente dalla mansione a rischio, per il tempo necessario a metabolizzare completamente l’alcol.
Un lavoratore che si presenti in evidente stato di ebbrezza sul lavoro il Datore di lavoro o anche il dirigente o il caporeparto), a suo insindacabile giudizio, ha la possibilità e il dovere di allontanare il lavoratore dalla mansione a rischio per sé o per gli altri.
Consulenza sanitaria
NORMATIVA: D.lgs 81/08 Art.18
Con l’espressione medicina del lavoro si fa riferimento a quel ramo della medicina che riguarda la prevenzione e la diagnostica di malattie provocate dalle prestazioni professionali. La medicina del lavoro favorisce la tutela dei lavoratori dalle patologie e dagli infortuni, svolgendo i necessari accertamenti previsti dalla normativa.
Tra gli obblighi del Datore di lavoro e del dirigente ci sia la nomina del Medico Competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti. I medici competenti individuano i sintomi provocati dall’esposizione a fattori come agenti chimici, agenti fisici, agenti biologici e fattori di rischio psicosociali.
Sono i medici specialisti a stabilire la frequenza delle visite mediche presso l’azienda, un ambulatorio, una clinica, un ospedale o altre strutture mediche.
La consulenza in medicina del lavoro comprende una serie di attività, delle quali:
- Assunzione di responsabilità;
- Sopralluogo annuo;
- Stesura del verbale di sopralluogo;
- Riunione periodica;
- Stesura e gestione del piano sanitario;
- Compilazione delle cartelle sanitarie;
- Formulazione del certificato di idoneità;
- Visite specialistiche;
- Visite da assenza di tossicodipendenza;
- Esami di laboratorio;
- Documenti forniti al cliente;
- Protocollo sanitario;
- Cartelle sanitarie;
- Certificati di idoneità;
- Verbali di riunione e sopralluogo;
- Aggiornamento delle misure di prevenzione.
Sopralluogo sul luogo di lavoro
NORMATIVA: D.Lgs. 81/08 e smi, Art. 35
Il medico competente deve visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno con cadenza differente sulla base della valutazione dei rischi, con l’obiettivo di valutare i rischi al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Sulla base di quanto evidenziato dal DVR e dallo svolgimento del sopralluogo del medico competente nel posto di lavoro, quest’ultimo redigerà il protocollo sanitario, nel quale saranno indicati:
- Tutti gli accertamenti a cui sottoporre il lavoratore;
- La frequenza con la quale dovranno essere eseguiti tutti gli esami clinici e strumentali a seconda naturalmente, del tipo di attività svolta dal dipendente;
- I pericoli a cui è sottoposto.
Il sopralluogo può essere sostituito o integrato con la visione dei piani di sicurezza per i cantieri di durata inferiore ai 200 giorni lavorativi e dove il medico abbia già effettuato sopralluogo in altri cantieri gestiti dalla stessa impresa con caratteristiche analoghe.
ACME e la sorveglianza
Il nostro obiettivo è quello di garantire il più completo supporto con servizi di consulenza per la sorveglianza sanitaria di cui ci occupiamo delle varie sfaccettature.
Scegliendo i nostri servizi potrai avere a disposizione un team di professionisti capaci di guidarti verso una maggiore gestione della tua azienda. I nostri servizi si estendono nei territori compresi tra Verona, Vicenza, Padova e Brescia: contattaci per richiedere informazioni dettagliate.
