Valutazione dei rischi sul lavoro e DVR
Con valutazione dei rischi sul lavoro si fa riferimento ad un processo di identificazione, analisi e gestione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Tutte le aziende sono tenute a rispettare questo processo per prevenire infortuni e malattie professionali attraverso l’implementazione di misure adeguate.
Gli obiettivi della valutazione dei rischi sul lavoro sono:
- Identificare i pericoli presenti in azienda o nei luoghi di lavoro.
- Valutare i rischi per la salute associati a questi pericoli.
- Stabilire misure di prevenzione e protezione per ridurre o eliminare i rischi.
- Garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre per i lavoratori.
Una volta identificati i pericoli, valutati i rischi, individuate le misure di prevenzione l’azienda è tenuta all’elaborazione del DVR il Documento di Valutazione dei Rischi che raccoglie tutte le informazioni emerse dal processo di valutazione del rischio sul lavoro.
ACME+ supporta le aziende presenti nei territori di Verona, Vicenza, Brescia, Padova e province vicine nel processo di valutazione del rischio e nella redazione del DVR.
Scopri di seguito quali sono le fasi, gli obiettivi, la normativa vigente e gli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza e come affidarti alla nostra azienda di consulenza possa essere vantaggioso.
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Valutazione dei rischi
I rischi presenti in azienda dipendono dal settore di attività, dalle caratteristiche dell’ambiente di lavoro e dalle modalità operative.
ACME+ supporta le aziende nella valutazione dei rischi associati al proprio ambiente di lavoro. Di seguito le modalità di valutazione del rischio e i pericoli associati.
Rischio chimico
Di cosa si tratta:
La valutazione del rischio chimico è finalizzata ad identificare i potenziali danni per la salute derivanti dall’esposizione a sostanze chimiche durante l’attività lavorativa.
È obbligatoria quando sono presenti agenti chimici all’interno del ciclo produttivo, per esempio vernici, prodotti edili, prodotti di pulizia, polveri, fumi e vapori. Devono essere valutati anche gli agenti chimici che si sviluppano durante le lavorazioni e durante operazioni di manutenzione e pulizia.
Danni associati:
Irritazioni cutanee, problemi respiratori, danni agli organi interni, effetti cancerogeni e tossici.
Come viene valutato il rischio
La valutazione del rischio chimico viene eseguita applicando l’algoritmo MoVaRisCh, elaborato dalla Ausl di Modena.
Questa metodologia permette di individuare i prodotti e le situazioni di utilizzo potenzialmente rischiose per il lavoratore. Vengono valutate le fasi di rischio (reperibili sulle schede di sicurezza dei prodotti) e le metodologie di lavorazione.
Normativa di riferimento
D.Lgs 81/08: art. 223 Regolamento CE n° 1907/2006 (REACH). Regolamento CE n° 1272/2008 (CLP)
Rischio elettrico
Di cosa si tratta:
Il rischio elettrico si riferisce alla possibilità di essere esposti a correnti elettriche durante l’uso o la manipolazione di impianti, apparecchiature o dispositivi elettrici.
Questo rischio può derivare da contatti diretti o indiretti con parti sotto tensione, esposizione a campi elettromagnetici (CEM) o a contatti con apparecchiature non correttamente installate o verificate.
Danni associati:
Ustioni, lesioni da shock elettrico, fibrillazione ventricolare, danni ad organi interni.
Come viene valutato il rischio:
La valutazione del rischio elettrico avviene mediante l’individuazione di fonti di pericolo elettrico come impianti, apparecchiature, cablaggi e circuiti, viene considerata l’esposizione e l’uso di queste apparecchiature nel tempo e le probabilità che si verifichino eventi dannosi.
Normativa di riferimento
D.Lgs. 81/2008 e il D.Lgs. 106/2009
Rumore strumentale
Di cosa si tratta:
Si tratta della possibilità che i lavoratori vengano esposti a livelli di rumore eccessivi a causa dell’uso di strumenti, macchinari o attrezzature rumorose durante l’attività lavorativa.
Danni associati:
Traumi all’udito come perdite e ipoacusia, disturbi fisici come stress fisico e affaticamento e problemi psicologici come influenze negative sulla concentrazione e le performance lavorative.
Come viene valutato il rischio
La normativa prevede che il datore di lavoro effettui una valutazione preliminare per definire il rischio da rumore. Se tale valutazione supera i valori inferiori di azione (80 dB) va effettuata una valutazione specifica redatta dal tecnico competente.
La valutazione del rischio rumore viene effettuata tramite campionamento strumentale delle emissioni rumorose delle varie attrezzature utilizzate o in operazioni svolte durante l’attività lavorativa.
Vengono inoltre prese in considerazione le tempistiche di utilizzo, calcolando così l’oggettiva esposizione e pericolosità del rischio.
Normativa di riferimento
D.Lgs 81/08: art. 190, comma 2.
Vibrazioni strumentali
Di cosa si tratta:
Si riferisce alla possibilità che i lavoratori subiscano danni fisici a causa dell’utilizzo di strumenti o macchinari come martelli pneumatici, trapani, seghe, e altre attrezzature industriali che generano vibrazioni durante l’attività lavorativa.
Danni associati:
Le vibrazioni strumentali possono causare disturbi muscolo-scheletrici come danni come tendiniti, sindrome del tunnel carpale, lesione ai dischi vertebrali, danni neurologici come formicoli, perdita di sensibilità e dolore cronico, problemi vascolari e circolatori.
Come viene valutato il rischio:
La normativa prevede che il datore di lavoro effettui una valutazione preliminare per definire il rischio da vibrazione, sia per il comparto mano/braccio che per il corpo intero (vibrazioni date da attrezzature manuali o mezzi d’opera).
Se tale valutazione supera i valori inferiori di azione (2,5 m/s2 nel caso della vibrazione mano/braccio, o 0,5 m/s2 nel caso della vibrazione a corpo intero) va effettuata una valutazione specifica redatta dal tecnico competente.
La valutazione del rischio da vibrazione viene effettuata tramite campionamento strumentale delle varie attrezzature utilizzate durante l’attività lavorativa.
Vengono inoltre prese in considerazione le tempistiche di utilizzo in modo da calcolare l’oggettiva esposizione e pericolosità del rischio.
Normativa di riferimento:
D.Lgs 81/08, art. 202 (in particolare i commi 1 e 2)
Rischio da agenti biologici
Di cosa si tratta:
Il rischio da agenti biologici riguarda la possibile esposizione ad agenti biologici come batteri, virus, funghi o parassiti sui luoghi di lavoro che possano causare danni alla salute.
Questo rischio si presenta principalmente in laboratori di ricerca, strutture sanitarie, allevamenti e centri zootecnici, settori che manipolano sostanze organiche.
Danni associati:
I danni associati al rischio biologico sono infezioni sia di natura lieve che grave, allergie, malattie croniche e problemi respiratori.
Come viene valutato il rischio:
La valutazione del rischio da agenti biologici è obbligatoria quando possono essere presenti agenti biologici all’interno del ciclo produttivo, per esempio quando sono presenti attività riguardanti animali, attività sanitarie, di laboratorio ed analisi, attività con ristagno d’acqua e con presenza di molte persone.
Tale valutazione si esegue considerando l’eventuale presenza di agenti patogeni e le metodologie di prevenzione e protezione.
Normativa di riferimento:
D.Lgs 81/08: art. 271
Sostanze aerodisperse
Di cosa si tratta:
Il rischio di esposizione a sostanze aerodisperse fa riferimento ai possibili rischi per la salute umana associati alla presenza di particelle sospese nell’aria come polveri, fumi, nebbie e gas.
Si tratta di sostanze presenti in ambienti di lavoro come industrie chimiche, fonderie, laboratori di ricerca e cantieri edili.
Danni associati:
Irritazioni alle vie respiratorie e agli occhi, malattie polmonari, malattie cardiovascolari e cancerogenicità.
Come viene valutato il rischio:
La valutazione del rischio di sostanze aerodisperse è obbligatoria quando non si possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione.
La valutazione prevede la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute con metodiche standardizzate o specifiche. Vengono considerati i valori limite di esposizione professionale (rilevabili dalle schede di sicurezza e dalla normativa vigente) per periodi rappresentativi in termini spazio temporali.
Normativa di riferimento:
D.Lgs 81/08: art. 225 comma 2.
Campi elettromagnetici CEM
Di cosa si tratta:
Il rischio da campi elettromagnetici (CEM) riguarda l’esposizione a onde elettromagnetiche prodotte da dispositivi elettrici ed elettronici come cellulari, antenne radio, elettrodomestici.
Danni associati:
L’esposizione prolungata o intensa a campi elettromagnetici può provocare effetti importanti sull’organismo umano come: disturbi del sonno e dell’umore, alterazione del sistema nervoso, surriscaldamento dei tessuti corporei.
Come viene valutato il rischio:
La valutazione è obbligatoria quando all’interno dell’azienda vengono utilizzate attrezzature che possono generare campi elettromagnetici come: Wi-Fi, attività di saldatura, utilizzo di attrezzature alimentate a corrente elettrica.
Il percorso di analisi si suddivide in due fasi: una valutazione preliminare che analizza le tipologie di emissione dei campi e la possibile presenza di lavoratori a rischio.
Se da questa valutazione preliminare emerge un possibile rischio significativo, si procede con la misurazione strumentale dei campi presenti all’interno degli ambienti di lavoro, al fine di calcolare se viene superato il limite di esposizione indicato dall’art. 208.
Normativa di riferimento:
D.Lgs 81/08: art. 209 (in particolare comma 2)
Radiazioni ottiche ROA
Di cosa si tratta:
Si parla di rischio di Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA) quando si è in presenza di una significativa esposizione a radiazioni non ionizzanti emesse da apparecchiature artificiali come laser e dispositivi a LED.
Danni associati:
Gli effetti dannosi delle ROA dipendono dalla lunghezza d’onda della radiazione e possono includere ustioni cutanee e lesioni agli occhi, fotosensibilizzazione, danneggiamenti a cornea e retina, possibili danni al sistema nervoso, stress termico.
Come viene valutato il rischio:
L’obbligatorietà di una valutazione specifica si ha quando i lavoratori sono esposti a radiazioni non ionizzanti pericolose, quali: attività di saldatura, utilizzo di laser o plasma, esposizione a luce UV o infrarossi o illuminazione particolarmente intensa.
Vengono analizzate le caratteristiche della radiazione indicate dai libretti di uso e manutenzione delle attrezzature utilizzate o da campionamento strumentale in loco.
La valutazione si ottiene osservando l’effettiva esposizione del lavoratore, in un determinato periodo d’uso dei dispositivi comparata in seguito con i limiti indicati dalla normativa per ottenere il livello oggettivo di rischio.
Normativa di riferimento:
D.Lgs 81/08: art. 216.
Atmosfere esplosive
Di cosa si tratta:
Il rischio da atmosfere esplosive si riferisce alla presenza di miscele di aria e sostanze infiammabili, come gas, vapori o polveri, che possono esplodere in determinate condizioni. Le atmosfere esplosive possono formarsi in vari ambienti industriali, come quelli chimici, petrolchimici, farmaceutici e alimentari.
Danni associati:
Gli effetti di un’esplosione possono essere devastanti e includere gravi lesioni fisiche ai lavoratori presenti, distruzione delle strutture e delle attrezzature, incendi e danneggiamento delle aree circostanti.
Come viene valutato il rischio:
La valutazione del rischio di atmosfere esplosive è obbligatoria quando vi è la possibilità di formazione di miscele esplosive.
Viene effettuata in presenza di vernici a solvente o altri prodotti infiammabili nebulizzati nell’atmosfera, quando si ha a che fare con la produzione di polveri di legno o altro materiale combustibile e polveri di alluminio.
La valutazione viene eseguita tenendo conto della probabilità di presenza di atmosfere esplosive, della loro permanenza nel tempo e della presenza di fonti di accensione, comprese scariche elettrostatiche. Vengono considerati nella valutazione anche elementi come le caratteristiche dell’impianto, le sostanze utilizzate, i processi e le loro possibili interazioni così come l’entità degli effetti prevedibili.
Si ottiene quindi una classificazione delle aree di rischio, un’indicazione precisa sugli impianti compatibili con tali aree di classificazione e sulle misure di prevenzione e protezione applicabili.
Normativa di riferimento:
D.Lgs 81/08: art. 290 art. 294.
Movimentazione manuale carichi
Di cosa si tratta: l’MMC, rischio di Movimentazione Manuale dei Carichi fa riferimento alla possibilità che i lavoratori subiscano danni fisici o sviluppino patologie a causa del sollevamento, del trasporto o del posizionamento di carichi e oggetti.
Danni associati: traumi muscoloscheletrici, lesioni alla schiena, ernie e altre patologie legate allo sforzo fisico e alla postura scorretta durante il sollevamento dei carichi.
Come viene valutato il rischio MMC:
la valutazione del rischio MMC è associata a tre diversi campi, un sopralluogo presso la tua azienda e test analitici ci consentono di valutare efficacemente il rischio correlato alla movimentazione dei carichi:
- MAPO Valutazione del rischio derivante dalla movimentazione ed assistenza dei pazienti ospedalizzati (Titolo VI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
La valutazione viene effettuata tramite sopralluogo e richiesta di dati come il numero di pazienti collaboranti e parzialmente collaboranti, il numero degli operatori, la presenza di sollevatori, ausili, carrozzine, condizioni ambientali e formazione generale. In base all’indice di rischio calcolato verrà associata all’attività una classe di rischio e verranno proposte misure di prevenzione e prescrizioni specifiche.
- NIOSH Valutazione analitica delle condizioni di movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
La valutazione viene effettuata tramite l’inserimento diretto o interattivo di dati relativi al movimento eseguito anche mediante l’uso di videocamere e rilievi visivi combinati al calcolo analitico dell’indice di sollevamento e del peso limite raccomandato.
- OCRA Valutazione del rischio dall’effettuazione di sforzi e movimenti ripetitivi degli arti superiori (Titolo VI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
La valutazione eseguita previo sopralluogo presso l’azienda comporta la stesura della check list OCRA composta da 4 schede che prevedono l’individuazione di valori numerici preassegnati per ciascuno dei principali fattori di rischio e fattori complementari. In base ai punteggi ottenuti vengono individuate le fasce di rischio e le conseguenti misure di prevenzione.
Al termine di ogni valutazione il nostro team si occupa della redazione di un documento riassuntivo contenente i fattori di rischio, la classe individuata e le misure preventive adottabili. Questo documento viene portato in discussione presso la tua azienda e rielaborato assieme.
Rischio scaffalature
Di cosa si tratta:
Il rischio correlato alla presenza di scaffalature riguarda le potenziali situazioni pericolose associate a queste strutture, come il cedimento o il crollo degli scaffali, incidenti dovuti al sovraccarico o alla disposizione non corretta della merce, e lesioni causate da oggetti in caduta libera.
Danni associati:
Lesioni fisiche di varia natura e gravità.
Come viene valutato il rischio:
La valutazione del rischio legato alle scaffalature coinvolge la valutazione della vulnerabilità strutturale delle scaffalature, la valutazione dei carichi massimi e della disposizione della merce, l’analisi delle modalità di manutenzione e ispezione delle scaffalature.
Normativa di riferimento:
D.Lgs. 81/2008
Rischio incendio
Di cosa si tratta:
La valutazione del rischio d’incendio coinvolge l’analisi delle possibili fonti di incendio, delle materie combustibili, delle vie di fuga e delle misure di prevenzione e protezione attuabili in un ambiente di lavoro.
L’obiettivo principale di questa valutazione è determinare la probabilità del verificarsi di un incendio e valutare le possibili conseguenze per persone, proprietà e ambiente circostante.
Danni associati:
I danni causati da incendi possono essere di varia natura andando da lievi lesioni fino alla morte a seguito di fiamme, fumo tossico, ustioni e calore.
Oltre alle gravi conseguenze che un incendio può avere sulle persone si sommano i danni a beni materiali, edifici e contaminazione di suolo e aria.
Come viene valutato il rischio:
La valutazione preliminare del rischio incendio è contenuta nel documento di valutazione dei rischi DVR. Se i soggetti della sicurezza ritengono di dover specificare ulteriormente tale rischio, viene redatta una valutazione a parte.
Questo documento prende in esame: le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, le misure precauzionali di esercizio, i metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio, i criteri per la gestione delle emergenze, le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione, al fine di ridurre al minimo la possibilità di insorgenza di un incendio.
Normativa di riferimento:
Art. 46 D.Lgs. 81/2008.
Rischio stress lavoro correlato
Di cosa si tratta:
Il rischio da stress da lavoro correlato si verifica quando le condizioni lavorative provocano tensioni e pressioni eccessive sul lavoratore, compromettendo il benessere fisico e mentale. Questo tipo di stress può essere causato da carichi di lavoro eccessivi, mancanza di controllo sulle attività, conflitti interpersonali, o situazioni lavorative instabili.
Danni associati:
Questa condizione può portare a disturbi fisici, come malattie cardiovascolari o disturbi muscoloscheletrici e a problemi psicologici, come ansia, depressione o esaurimento professionale.
Come viene valutato il rischio
La valutazione del rischio da stress da lavoro correlato si articola in due fasi: la valutazione preliminare e un’eventuale valutazione successiva che si attiva nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci.
Normativa di riferimento
D.Lgs. 81/08: art. 28 c. 1 bis Circolare 18/11/2010 del Ministero del Lavoro.
Videoterminali
Di cosa si tratta:
Il rischio da videoterminale si riferisce ai potenziali danni alla salute derivanti dall’utilizzo prolungato di schermi come computer, monitor e altri dispositivi simili, durante il lavoro.
Questo rischio è associato principalmente alla postura statica, all’esposizione prolungata alla luce dello schermo, alla ripetitività dei movimenti e all’affaticamento visivo e muscolare.
Danni associati:
Affaticamento oculo-visivo, patologie osteo-articolari e legate allo stress – lavoro correlato.
Come viene valutato il rischio:
La valutazione specifica del rischio da videoterminale è obbligatoria quando all’interno dell’attività lavorativa sono presenti lavoratori che utilizzano dispositivi con schermi per più di 20 ore settimanali.
Viene quindi analizzata la postazione di lavoro in tutti i suoi aspetti, quali l’illuminazione, l’adeguatezza dei caratteri ergonomici, i software e gli hardware utilizzati e le posture assunte dall’operatore.
Ne risultano delle indicazioni per migliorare il lavoro al videoterminale al fine di minimizzare i rischi che ne derivano.
Normativa di riferimento:
D.lgs 81/08 Art. 172
Lavoratrici madri e puerpere
Di cosa si tratta:
La valutazione del rischio per le lavoratrici madri e puerpere ha lo scopo di individuare i potenziali rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro che possono influenzare direttamente o indirettamente le lavoratrici prima, durante e dopo la gravidanza.
Questo processo considera sia i rischi specifici legati alle mansioni svolte dalle lavoratrici che quelli derivanti dall’ambiente lavorativo, al fine di adottare misure preventive adeguate a proteggere la salute di lavoratrici e bambini.
Danni associati:
I potenziali rischi associati alle condizioni di maternità ed allattamento possono riguardare l’esposizione a sostanze chimiche causa di infertilità, malformazioni fetali e danni dello sviluppo, stress fisico e psicologico, complicazioni durante la gravidanza e il parto, affaticamento lavorativo.
Come viene valutato il rischio:
La valutazione del rischio per lavoratrici madri e puerpere è obbligatoria quando vi sono donne addette alla lavorazione, indipendentemente dalla presenza di gravidanza.
Tale valutazione ha lo scopo di identificare le lavorazioni che possono essere pericolose per il feto, per la madre e per la successiva fase di allattamento.
Si vanno quindi ad analizzare le sostanze chimiche, le posture assunte dalla lavoratrice, la presenza di vibrazioni o rumori pericolosi e le radiazioni ionizzanti.
Si avrà quindi una precisa individuazione delle mansioni potenzialmente esposte a rischio che richiedono l’astensione dall’attività lavorativa.
Normativa di riferimento:
D.Lgs. 81/08: art. 28 c. 1 D.Lgs 151/01: artt. 7-11-12
Redazione del DVR e quadro normativo
Normativa di riferimento
Il Decreto Legislativo 81/2008, noto come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, stabilisce gli obblighi per i datori di lavoro in materia di salute e sicurezza.
L’art. 17 c. 1 lett. A e art. 28-29 del decreto Interministeriale 30/11/2012 stabilizzano le procedure standardizzate per la redazione del DVR.
Valutazione dei rischi
Una volta avvenuta l’identificazione di tutte le situazioni potenzialmente pericolose presenti in un ambiente di lavoro si passa alla valutazione dei rischi e all’analisi approfondita delle probabilità e della gravità dei danni che possono derivare dai pericoli identificati.
A chi compete la valutazione dei rischi?
Il datore di lavoro ha la responsabilità principale della valutazione dei rischi, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Medico competente e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) per poter garantire una valutazione completa ed efficace.
Redazione del DVR
Una volta svolta una preliminare valutazione dei rischi potenzialmente presenti negli ambienti di lavoro il datore di lavoro è tenuto per legge a redigere il Documento di Valutazione dei Rischi DVR.
A chi spetta redigere il dvr?
Il DVR deve essere redatto dal datore di lavoro o dal responsabile della sicurezza, se nominato, con il supporto del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e del Medico Competente.
ACME+ può supportare la tua azienda non solo nella valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei luoghi di lavoro ma anche per assisterti nella redazione del DVR.
Cosa raccoglie il documento di valutazione dei rischi?
Il DVR deve raccogliere:
- La valutazione dei rischi presenti sul luogo di lavoro
- Le misure di prevenzione e protezione adottate
- L’individuazione delle mansioni a rischio
- Le procedure operative e le istruzioni per gestire le eventuali emergenze.
Quando deve essere redatto il DVR
Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere redatto entro 90 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa.
Quando deve essere aggiornato il DVR
Il DVR deve essere aggiornato periodicamente. Per conoscere le tempistiche di aggiornamento del DVR per la tua attività ti consigliamo di contattare il nostro team.
Il DVR va comunque aggiornato in caso di variazioni significative delle condizioni di lavoro, dell’organizzazione aziendale, dell’introduzione di nuove attrezzature o tecnologie, o in seguito a incidenti e situazioni di emergenza.
