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Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: il nuovo decreto che sostituirà il D.M. 10 marzo 1998
Si analizza la bozza del nuovo testo normativo “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008” che andrà a sostituire il vigente D.M. 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” e che verrà inserito tra i decreti collegati al “Testo Unico”.
Struttura del nuovo decreto
L’articolazione del nuovo testo sarà costituita da un testo e 10 allegati, riportati di seguito:
- Allegato I – Criteri generali per la valutazione dei rischi di incendio e modalità di classificazione dei luoghi di lavoro
- Allegato II – Misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi
- Allegato III – Misure di protezione passiva ed attiva per le attività del Gruppo P1
- Allegato IV – Indicazioni per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività del Gruppo P2
- Allegato V – Indicazioni per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività del Gruppo P3
- Allegato VI – Misure di protezione passiva ed attiva per le attività del Gruppo P4
- Allegato VII – Controlli e manutenzione sulle misure antincendio
- Allegato VIII – Pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio
- Allegato IX – Informazione, formazione, aggiornamento idoneità tecnica
- Allegato X – Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti di cui si avvalgono i soggetti formatori
Campo di applicazione
Il campo di applicazione del nuovo decreto sarà quello definito all’art. 62 del D.Lgs. n. 81/2008, nell’ambito del Titolo II – Luoghi di lavoro” definiti come “[…] i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”.
Sono presenti specifiche disposizioni per i diversi luoghi di lavoro, che sono classificati in quattro gruppi (P1, P2, P3, P4) sia sulla base dell’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi (attività soggette – non soggette) e sia della presenza di regole tecniche cogenti (attività normate – non normate).
Contenuti ed elementi di novità
I contenuti saranno sostanzialmente analoghi a quelli del DM 10/3/1998 per quanto riguarda gli aspetti di:
- Valutazione del rischio di incendio;
- Individuazione delle misure di prevenzione, di controllo e manutenzione
- Pianificazione delle emergenze.
Sono comunque presenti anche elementi di novità rispetto al DM 10/3/1998.
Anzitutto viene introdotta, come anticipato sopra, una nuova classificazione delle attività in 4 gruppi (P1, P2, P3 e P4), schematizzata nella tabella riportata di seguito:
GRUPPO P1: Attività non soggette e non normate, ovvero i luoghi di lavoro di tipo semplice e con livelli di rischio non elevati che non sono soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi e che non sono dotati di una Regola Tecnica che indichi le misure antincendio da applicare. Sono comunque previste misure minime di prevenzione riportate nell’allegato III.
GRUPPO P2: Attività non soggette e normate, ovvero i luoghi di lavoro di tipo semplice e con livelli di rischio non elevati che non sono soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi ma che, a differenza dei luoghi di lavoro del Gruppo P1, sono dotati di una Regola Tecnica, la cui applicabilità garantisce il raggiungimento di un adeguato livello di sicurezza nei confronti del rischio incendio.
GRUPPO P3: Attività soggette e normate cioè le attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi per le quali sono state adottate una o più Regole Tecniche.
GRUPPO P4: Sono classificate in questo gruppo, tutte le attività non ricadenti negli altri gruppi e in particolare quelle soggette ma non normate e quelle appartenenti ai gruppi P2 e P3 esistenti alla data di entrata in vigore del decreto oggetto di interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento, non dotate di norme tecniche di prevenzione incendi.
Per ciascuno dei 4 gruppi sopra elencati si applicano esclusivamente alcune disposizioni, riportate negli allegati come illustrato nella tabella sotto riportata.
In generale le attività normate sono le seguenti:
- Quelle dotate di specifica Regola Tecnica (Uffici, Alberghi, Centrali termiche ecc), dove le Regole Tecniche non sono connesse al Codice di prevenzione incendi;
- Quelle incluse nel campo di applicazione del Codice di prevenzione incendi (art. 2, comma 1, del D.M. 3 agosto 2015) quali ad esempio Uffici con oltre 300 persone presenti, Autorimesse con superficie superiore a 300 mq ecc.
Come evidenziato anche nella Nota pubblicata dal C.C.T.S. del 10 luglio 2018, per le attività normate la bozza del nuovo decreto introduce una sensibile semplificazione in quanto si rimanda direttamente alle Regole Tecniche (attualmente presenti o che verranno emanate in futuro), superando il concetto di “attività non normata” in quanto tutte le attività prive di specifica Regola Tecnica o escluse dal campo di applicazione del Codice di prevenzione incendi, rientreranno nei gruppi P1 o P4 del nuovo decreto e saranno quindi dotate di regole finalizzate ad affrontare il rischio incendio nei luoghi di lavoro.
Ulteriore elemento di novità è costituito dall’introduzione di una periodicità specifica della formazione, per gli addetti alla lotta antincendio e alla gestione dell’emergenza.
Ai fini dell’organizzazione delle attività formative sono individuati tree gruppi di percorsi formativi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio, analogamente a quanto previsto dal D.M. vigente.
Sono infatti individuate tre tipologie di attività (di Livello 3, di Livello 2 e di Livello 1) per le quali sono previste sessioni formative iniziali pari rispettivamente a 16 ore, 8 ore e 4 ore. Per tutti gli addetti designati e nominati che avranno seguito la formazione iniziale è previsto un aggiornamento della stessa con cadenza almeno quinquennale.
Si sottolinea comunque come si debba attendere la pubblicazione e la successiva entrata in vigore fatte salve variazioni alla bozza diffusa.
Struttura del nuovo decreto
Il nuovo decreto prevede 10 articoli e 10 allegati.
Formazione degli addetti
Come spiegato dalla Nota introduttiva pubblicata dal CCTS del 10 luglio 2018:
La bozza di decreto conferma l’attuale sistema di formazione degli addetti alla lotta antincendio e alla gestione dell’emergenza, introducendo la periodicità dell’aggiornamento (quinquennale) e i programmi per l’aggiornamento.
La bozza di decreto introduce i requisiti dei soggetti formatori dei docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio, prevedendo specifici requisiti culturali e formativi, e facendo salva la qualificazione di coloro che già hanno operato come formatori in materia.
Principali novità del nuovo decreto
La bozza del nuovo decreto introduce una nuova classificazione delle attività (che si affianca a quelle già previste dal D.P.R. n. 151/2011, dal D.M. 3 agosto 2015 e da svariate regole tecniche verticali).
La nuova classificazione è data da 4 gruppi (P1, P2, P3 e P4) ed è schematizzata nella tabella 1.1 del decreto, che di seguito si riporta.
Per ciascuno dei 4 gruppi sopra elencati si applicano esclusivamente alcune disposizioni, riportate negli allegati come illustrato nella tabella 1.2, sotto riportata.
Si passa ora ad illustrare la nuova classificazione delle attività nei 4 gruppi P1, P2, P3 e P4.
La nuova classificazione in 4 gruppi
Si ricorda che le attività normate sono:
– Quelle dotate di RT (specifica regola tecnica), come per esempio gli uffici, alberghi, centrali termiche, gruppi elettrogeni, ecc. …, dove per RT si intendono le regole tecniche non connesse al Codice di prevenzione incendi;
– Quelle incluse nel campo di applicazione del Codice di prevenzione incendi, ovvero quelle citate all’art. 2, comma 1, del D.M. 3 agosto 2015, e inoltre quelle che successivamente all’emanazione del Codice sono state dotate di RTV collegata al Codice stesso, come:
• gli uffici con oltre 300 persone presenti (capitolo V.4, D.M. 8 giugno 2016);
• le attività ricettive (Capitolo V.5, D.M. 9 agosto 2016);
• le autorimesse con oltre 300 mq di superficie (Capitolo V.6, D.M. 21 febbraio 2017);
• le scuole con oltre 100 persone presenti (Capitolo V.7, D.M. 7 agosto 2017);
• le attività commerciali con oltre 400 mq di superficie (Capitolo V.8 (?), D.M. di prossima pubblicazione).
Il superamento del concetto di “attività non normata” per la prevenzione incendi
Come evidenziato dalla Nota introduttiva pubblicata dal CCTS del 10 luglio 2018, per le attività normate (sia quelle attualmente dotate di RT che quelle che lo saranno in futuro), il nuovo decreto introduce una notevole semplificazione in quanto si rimanda direttamente alle RT.
In buona sostanza, viene interamente superato il concetto di “attività non normata” per la prevenzione incendi in quanto, con il nuovo decreto in via di pubblicazione (così come già per il D.M. 10 marzo 1998), tutte le attività prive di specifica RTV o escluse dal campo di applicazione del Codice, rientrano dei gruppi P1 o P4 del nuovo decreto e sono quindi dotate di regole finalizzate ad affrontare il rischio incendio nei luoghi di lavoro.
Esempio: il caso degli uffici
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