Nessun prodotto nel carrello.

Salute e sicurezza sul lavoro: nuovi obblighi formativi
Ispettorato nazionale del lavoro: formazione obbligatoria del datore di lavoro che dovrà ricevere “adeguata e specifica” formazione ed un aggiornamento periodico
L’art. 13 del dl n. 146/2021 ha introdotto importanti modifiche all’art. 37 del dlgs n. 81/2008 che disciplina gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro.
A tal riguardo, la circolare n. 1/2022 dell’INL fornisce le prime indicazioni con specifico riferimento alle novità che, in materia di formazione, interessano datori di lavoro, dirigenti e preposti.
Circolare INL
Le novità contenute nel nuovo comma 7, dell’art. 37 riguardano:
- soggetti destinatari degli obblighi formativi:
- datore di lavoro
- dirigenti e preposti
- obblighi formativi e prescrizione
- obbligo di addestramento
Soggetti destinatari degli obblighi formativi
Datori di lavoro
Secondo quanto disposto dal dl 146/2021, il datore di lavoro (insieme ai dirigenti ed ai preposti) è il nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi; l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità vengono demandati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
L’accordo demandato alla Conferenza, da adottarsi entro il 30 giugno prossimo, costituisce quindi elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo formativo a carico del datore di lavoro.
L’accordo, infatti, dovrà individuare:
- la durata, i contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- le modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- le modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Dirigenti e preposti
Nella precedente formulazione legislativa erano già previsti gli obblighi formativi in capo a dirigenti e preposti; questi i contenuti della formazione:
- principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
Inoltre, anche secondo quanto previsto dall’accordo, è richiesta nei confronti dei dirigenti e dei preposti una formazione “adeguata e specifica”, nonché un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Con specifico riferimento alla figura del preposto, il nuovo comma stabilisce che la sua formazione debba avvenire con modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi (attenendosi ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza).
In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente.
Il documento ricorda, infine, che la sostituzione del comma 7 non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l’obbligo formativo a loro carico.
Obbligo di addestramento
Altra novità introdotta riguarda gli obblighi di addestramento che, già in base alla precedente legislazione (comma 5 dell’art. 37), doveva avvenire “da persona esperta e sul luogo di lavoro”. Il nuovo comma ha specificato i contenuti obbligatori dell’attività di addestramento. In particolare:
l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.
La formazione consiste, quindi, anche nell’esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza; gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.
Violazione obblighi
Si tratta di contenuti obbligatori della attività di addestramento che trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento in un apposito registro informatizzato che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021.
La violazione di tali obblighi avviene anche nel caso in cui sia accertata l’assenza della prova pratica e/o dell’esercitazione applicata, come richieste dalla nuova disciplina (dl 146/2021); ai fini sanzionatori non rileva, invece, il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato.
Richiedi informazioni
Comments are closed.