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Requisiti Essenziali di Sicurezza – Direttiva Macchine
La costruzione di macchine industriali deve soddisfare specifici requisiti essenziali di sicurezza, affinché esse possano essere poi liberamente vendute nell’UE ed utilizzate.
È la cosiddetta “Direttiva Macchine” n. 2006/42/CE, recepita in Italia dal D.Lgs. n. 17/2010 e in vigore dal 6 marzo 2010, a definire quali sono i RES per macchinari e attrezzature.
Questa direttiva rappresenta dunque il riferimento normativo in tema di sicurezza delle macchine, a partire già dalle fasi di progettazione. Vediamo, di seguito, cosa sono i requisiti essenziali di sicurezza, a cosa servono e quali sono gli obblighi del fabbricante.
Cosa sono i requisiti essenziali di sicurezza (RES)
I requisiti essenziali di sicurezza sono specificati nell’allegato I della Direttiva Macchine e includono i diversi obblighi che i costruttori devono soddisfare per far sì che uno specifico macchinario sia conforme agli standard previsti.
Gli obiettivi sono molteplici. Come anticipato, tali disposizioni servono per intervenire con tempestività nell’eliminare o ridurre al minimo i rischi già dalla fase progettuale. Ma non solo. Esse permettono anche di capire quali sono le adeguate misure e i dispositivi di sicurezza da adottare, oltre ad evidenziare i rischi residui non eliminabili (che vanno riportati nel Manuale d’uso e manutenzione). Tutto ciò, nell’ottica anche di una maggiore consapevolezza dell’utilizzatore finale, in modo da salvaguardarne la sicurezza e diminuire le possibilità di incidenti o infortuni.
Il rispetto dei RES della Direttiva Macchine permette quindi di:
- garantire la libera circolazione delle macchine nel mercato europeo;
- tutelare la salute e sicurezza degli utilizzatori dei macchinari.
È importante ricordare che i requisiti essenziali di sicurezza stabiliti per legge sono obbligatori e inderogabili. Tuttavia, come ricordato nell’allegato I, qualora gli obiettivi prefissati non potessero essere raggiunti “la macchina deve, per quanto possibile, essere progettata e costruita per tendere verso questi obiettivi“.
Macchine, quasi-macchine e RES generali e specifici
La Direttiva n. 2006/42/CE si applica sia alle macchine che alle quasi-macchine.
In base alla definizione riportata all’articolo 2, viene intesa come macchina l’insieme “equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata“.
Rientrano in questa tipologia anche:
- macchine cui mancano solo gli elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento;
- macchine pronte per essere installate e che possono funzionare solo dopo essere state montate su un mezzo di trasporto o installate in un edificio o in una costruzione;
- insiemi di macchine, composti da due o più macchine o quasi-macchine, che per raggiungere uno stesso risultato sono disposte e comandate in modo da avere un funzionamento solidale;
- insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta.
Le quasi macchine sono invece insiemi che, da soli, non possono garantire un’applicazione ben determinata, come ad esempio un sistema di azionamento. Esse possono, quindi, soltanto essere assemblate o incorporate ad altre macchine, quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina (come da definizione precedente).
L’allegato I, specifico sui RES, include dunque sia i requisiti generali per tutte le macchine, che quelli specifici per alcune tipologie. Nella progettazione della macchina, quindi, andranno tenuti in considerazione sia quelli elencati nella parte generica che quelli presenti in una o più di quelle specifiche (a seconda della valutazione dei rischi).
Nel dettaglio, il documento si compone di 6 sezioni, ovvero:
- requisiti essenziali di sicurezza e di salute generali per tutte le macchine;
- requisiti essenziali di sicurezza e di salute per talune categorie di macchine agroalimentari, portatili e per la lavorazione del legno e materie assimilate;
- requisiti essenziali di sicurezza e di salute per ovviare a rischi particolari dovuti alla mobilità delle macchine;
- requisiti essenziali di sicurezza e di salute per prevenire i rischi particolari dovuti ad una operazione di sollevamento;
- requisiti essenziali di sicurezza e di salute destinati ad essere utilizzati esclusivamente nei lavori sotterranei;
- requisiti essenziali di sicurezza e di salute per evitare i rischi particolari connessi al sollevamento ed allo spostamento delle persone.
Gli obblighi per il fabbricante delle macchine industriali
L’articolo 5 della Direttiva n. 2006/42/CE indica quali sono gli obblighi che il fabbricante di una macchina (o il suo mandatario) è tenuto a rispettare prima dell’immissione sul mercato e della messa in servizio.
Oltre ad accertarsi di soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza, secondo quanto presente all’allegato I, egli deve:
- accertarsi che il fascicolo tecnico (parte A) sia disponibile;
- fornire il Manuale d’uso e manutenzione;
- redigere la Dichiarazione di Conformità (ai sensi dell’allegato II);
- apporre la Marcatura CE, ai sensi dell’articolo 16.
Va ricordato, inoltre, che anche i soggetti che realizzano una macchina per uso personale vengono considerati a tutti gli effetti dei fabbricanti oggetto della Direttiva Macchine.
Anch’essi, dunque, devono attenersi ai requisiti essenziali di sicurezza e garantire che la macchina sia conforme prima della messa in servizio, nonostante non venga fornita a un altro soggetto.
Come abbiamo visto, è quindi compito del fabbricante effettuare la valutazione dei rischi legati al singolo macchinario da progettare, stimarne la pericolosità e individuare le adeguate misure di protezione possibili.
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