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Registro antincendio
Il registro antincendio è lo strumento che permette alle aziende di avere un quadro aggiornato delle diverse attività antincendio e dell’efficacia dei vari presidi (estintori, impianti e non solo).
Noto anche come “registro dei controlli antincendio” o “registro delle manutenzioni“, è stato istituito con il DPR 37 del 12 gennaio 1998 e poi abrogato dal DPR 151/2011.
In questo articolo facciamo dunque chiarezza su cos’è il registro antincendio, quando è obbligatorio e quali sono i contenuti da prevedere al suo interno.
Registro antincendio: cos’è e norme tecniche di riferimento
Come anticipato, è l’articolo 6 del DPR 151/2011 a parlare di registro antincendio, che deve essere sempre mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente.
Di “registro dei controlli” si parla anche nel recente decreto 1° settembre 2021 (Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio), che entrerà in vigore ad ottobre 2022.
L’allegato I specifica, infatti, che il datore di lavoro è tenuto a predisporre tale strumento, all’interno del quale andranno annotati “i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione“.
Questo allegato, tra l’altro, indica anche le possibili norme e specifiche tecniche di riferimento per la manutenzione e il controllo di impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio. Esse sono:
- Estintori: UNI 9994-1;
- Reti di idranti: UNI 10779, UNI EN 671-3, UNI EN 12845;
- Impianti sprinkler: UNI EN 12845;
- Impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI): UNI 11224;
- Sistemi di allarme vocale per scopi d’emergenza (EVAC): UNI ISO 7240-19 o UNI CEN/TS 54-32;
- Sistemi di evacuazione fumo e calore: UNI 9494-3;
- Sistemi a pressione differenziale: UNI EN 12101-6;
- Sistemi a polvere: UNI EN 12416-2;
- Sistemi a schiuma: UNI EN 13565-2;
- Sistemi spray ad acqua: UNI CEN/TS 14816;
- Sistemi ad acqua nebulizzata (water mist): UNI EN 14972-1;
- Sistema estinguente ad aerosol condensato: UNI EN 15276-2;
- Sistemi a riduzione di ossigeno: UNI EN 16750;
- Porte e finestre apribili resistenti al fuoco: UNI 11473;
- Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso UNI 11280: serie delle norme UNI EN 15004.
Quando è obbligatorio il registro dei controlli antincendio
Le aziende che hanno l’obbligo di presentare il registro dei controlli antincendio alle autorità competenti sono tutte le attività produttive soggette o non soggette al Controllo di Prevenzione Incendi.
In sostanza, deve essere dotata di registro antincendio ogni attività in cui sia presente almeno un lavoratore. Sono quindi incluse non solo quelle con categorie di rischio A, B e C, ma anche le più piccole, dotate di minime attrezzature antincendio (ad esempio, solo gli estintori).
Oltre agli organi di controllo, il registro antincendio è utile anche al manutentore, in quanto non è detto che il controllo venga effettuato sempre dalla stessa ditta o persona rispetto all’intervento precedente. Dal registro, egli può capire quali sono le attività antincendio in essere e i diversi presidi oggetto della manutenzione, per poi aggiornare a sua volta il documento.
In generale, tra i presidi di protezione antincendio vengono distinti quelli attivi da quelli passivi:
- protezione attiva: dispositivi che richiedono l’azione dell’uomo o l’attivazione di un impianto, per una rapida rilevazione ed estinzione dell’incendio (es. estintori, idranti, rilevatori di fumo, dispositivi di segnalazione e allarme, impianti di spegnimento, ecc.);
- protezione passiva: dispositivi e sistemi di protezione che esistono e funzionano indipendentemente dal verificarsi di un evento e sono in grado di limitare gli effetti dell’incendio senza richiedere alcuna azione attiva (es. barriere antincendio, sistemi di ventilazione, casseforti ignifughe, materiali con bassa reattività al fuoco, compartimentazioni e separazioni, ecc.).
La compilazione del registro antincendio
Le normative non prevedono un modello standard per la compilazione del registro antincendio, il quale andrà realizzato sulla base delle caratteristiche dell’azienda, delle attrezzature e degli impianti presenti.
Ciò che è fondamentale, tuttavia, è che il documento riporti le informazioni inerenti alle seguenti attività:
- manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzature e impianti;
- controlli periodici, con frequenza solitamente semestrale, per verificare la corretta funzionalità di attrezzature e impianti;
- ispezioni, controlli visivi e attività di sorveglianza, per la verifica di accessibilità e integrità di impianti e attrezzature.
Altro elemento da prevedere all’interno del registro antincendio è l’informazione ai lavoratori sulle situazioni di rischio e sulle rispettive misure di prevenzione e protezione. Tale attività può essere svolta direttamente dal datore di lavoro, dai suoi delegati o dall’RSPP.
In ogni caso, i controlli devono essere sempre effettuati da personale tecnico specializzato, ad eccezione di quelli visivi e di sorveglianza, dei quali possono occuparsi anche gli addetti antincendio dell’azienda, opportunamente formati.
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