Go to top

AMBIENTE

Valutazione dell’impatto acustico

NORMATIVA: Art. 8 comma 2 e comma 4 della LQ n. 447/95

Con la valutazione di impatto acustico, è possibile determinare se l’azienda rispetta i limiti di immissione sonora dell’area prescelta e delle zone ad essa adiacenti. 
Tali limiti sono indicati dalla classe acustica di appartenenza.

La relazione prevede:

  • la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività, per la previsione di impatto acustico.
  • la valutazione dell’esposizione dei recettori nelle aree interessate alla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate dalla L. 447/95, articolo 8, comma 2, per la valutazione previsionale del clima acustico.

La documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA) è un documento tecnico che viene richiesto e redatto in fase di progettazione dell’opera – ovvero durante l’iter amministrativo di concessione o autorizzazione – allo scopo di verificarne la compatibilità acustica con il contesto in cui l’opera stessa andrà a collocarsi. La DPIA deve consentire: 

  • la valutazione comparativa tra lo scenario stato di fatto (senza le opere o attività in progetto) e quello di progetto (con le opere o attività in progetto)
  • di distinguere la quota di rumorosità indotta dalla sola opera o attività in progetto rispetto a quella generata dalle restanti sorgenti di rumore presenti sul territorio. 

Nel caso di modifica, ampliamento o potenziamento di un’opera già esistente la DPIA dovrà consentire di valutare, separatamente, il contributo generato dalle emissioni di rumore delle opere o attività già esistenti e il contributo aggiuntivo causato dalle modifiche previste.