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SICUREZZA AZIENDALE

Valutazione del rischio vibrazioni strumentale

NORMATIVA:  D.Lgs 81/08, art. 202 (in particolare il commi 1 e 2)

La normativa prevede che il datore di lavoro effettui una valutazione preliminare per definire il rischio da vibrazione, sia per il comparto mano – braccio che per il corspo intero (vibrazioni date da attrezzature manuali o mezzi d’opera). Se tale valutazione supera i valori inferiori di azione (2,5 m/s2 nel caso della vibrazione mano – braccio, o 0,5 m/s2 nel caso della vibrazione a corpo intero) va effettuata una valutazione specifica redatta dal tecnico competente. 

La valutazione del rischio vibrazione viene effettuata tramite campionamento strumentale delle varie attrezzature utilizzate o operazioni svolte durante l’attività lavorativa.

Vengono inoltre prese in considerazione le tempistiche di utilizzo, calcolando così l’oggettiva esposizione e pericolosità del rischio.

Il documento deve essere redatto entro 90 giorni dall’inizio dell’attività.

Il documento di valutazione deve essere aggiornato ogni 4 anni oppure ad ogni variazione significativa del ciclo produttivo, o quando la sorveglianza sanitaria ne indica la necessità.