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SICUREZZA AZIENDALE
SICUREZZA AZIENDALE
NORMATIVA: D.Lgs 81/08: art. 190, comma 2.
La normativa prevede che il datore di lavoro effettui una valutazione preliminare per definire il rischio da rumore. Se tale valutazione supera i valori inferiori di azione (80 dB) va effettuata una valutazione specifica redatta dal tecnico competente.
La valutazione del rischio rumore viene effettuata tramite campionamento strumentale delle emissioni rumorose delle varie attrezzature utilizzate o operazioni svolte durante l’attività lavorativa.
Vengono inoltre prese in considerazione le tempistiche di utilizzo, calcolando così l’oggettiva esposizione e pericolosità del rischio.
Il documento deve essere redatto entro 90 giorni dall’inizio dell’attività.
Il documento di valutazione deve essere aggiornato ogni 4 anni oppure ad ogni variazione significativa del ciclo produttivo, o quando la sorveglianza sanitaria ne indica la necessità.