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SICUREZZA AZIENDALE

Valutazione del rischio chimico

NORMATIVA: D.Lgs 81/08: art. 223 Regolamento CE n° 1907/2006 (REACH). Regolamento CE n° 1272/2008 (CLP)

 

 

Obbligatoria quando sono presenti agenti chimici all’interno del ciclo produttivo, per esempio vernici, prodotti edili, prodotti di pulizia, polveri, fumi e vapori. Devono essere valutati anche gli agenti chimici che si sviluppano durante le lavorazioni, anche per operazioni di manutenzione e pulizia. Tale valutazione viene eseguita applicando l’algoritmo MoVaRisCh, elaborato dalla Ausl di Modena. Questa metodologia permette di individuare i prodotti e le situazioni di utilizzo potenzialmente rischiose per il lavoratore, valutando le frasi di rischio (reperibili sulle schede di sicurezza dei prodotti) e le metodologie di lavorazione.

Il documento deve essere redatto entro 90 giorni dall’inizio dell’attività.

Il documento di valutazione deve essere aggiornato (entro 30 giorni) ad ogni variazione significativa del ciclo produttivo, ovvero introduzione o dismissione di prodotti chimici, oppure a seguito di infortuni o malattie professionali o quando la sorveglianza sanitaria ne indica la necessità.