Nessun prodotto nel carrello.
SORVEGLIANZA SANITARIA
SORVEGLIANZA SANITARIA
NORMATIVA: D.Lgs. 81/08 e smi Art. 41, c. 4
Il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria finalizzata alla verifica della assenza di condizioni di alcoldipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Nelle attività lavorative ad alto rischio di infortunio è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”; tra queste:
Per questi lavoratori la legge prevede un generale divieto di bere alcolici (divieto non limitato, all’orario di lavoro), e vieta ai datori di lavoro di somministrare bevande alcoliche, ad esempio nei bar aziendali, mense, macchine distributrici di bevande, ecc.
Se un lavoratore viene riscontrato positivo all’alcol test, avendo infranto il divieto e potendo costituire un rischio per se stesso e per gli altri, deve essere allontanato immediatamente dalla mansione a rischio, per il tempo necessario a metabolizzare completamente l’alcol.
Un lavoratore che si presenti in evidente stato di ebbrezza sul lavoro il Datore di lavoro o anche il dirigente o il caporeparto), a suo insindacabile giudizio, ha la possibilità e il dovere di allontanare il lavoratore dalla mansione a rischio per sè o per gli altri.