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SORVEGLIANZA SANITARIA

Sopralluogo sul luogo di lavoro

NORMATIVA: D.Lgs. 81/08 e smi, Art. 35

Il medico competente deve visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno con cadenza differente sulla base della valutazione dei rischi, con l’obiettivo di valutare i rischi al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Sulla base di quanto evidenziato dal DVR e dallo svolgimento del sopralluogo del medico competente nel posto di lavoro, quest’ultimo redigerà il protocollo sanitario, nel quale saranno indicati:
• tutti gli accertamenti a cui sottoporre il lavoratore,
• la frequenza con la quale dovranno essere eseguiti tutti gli esami clinici e strumentali a seconda naturalmente, del tipo di attività svolta dal dipendente
• i pericoli a cui è sottoposto.
Il sopralluogo può essere sostituito o integrato con la visione dei piani di sicurezza per i cantieri di durata inferiore ai 200 giorni lavorativi e dove il medico abbia già effettuato sopralluogo in altri cantieri gestiti dalla stessa impresa con caratteristiche analoghe.