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AMBIENTE
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Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nasce su iniziativa del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per permettere l’informatizzazione della tracciabilità dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani della Regione Campania.
Hanno obbligo di aderire al nuovo sistema:
1. Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
2. Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs. n. 152/2006, con più di dieci dipendenti;
3. I Comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani nella Regione Campania;
4. I commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
5. I consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
6. Le imprese di cui all’art. 212, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali;
7. Il terminalista concessionario dell’area portuale di cui all’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e l’impresa portuale di cui all’art. 16 della medesima legge, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco per il successivo trasporto;
8. I responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;
9. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006;
10. Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.
Esistono inoltre categorie di soggetti per i quali l’adesione al SISTRI non è facoltativa ma volontaria:
• Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da attività artigianali, industriali e di trattamento rifiuti con meno di 10 dipendenti;
• Le imprese che effettuano il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi;
• Gli imprenditori agricoli che producono rifiuti non pericolosi;
• Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle artigianali, industriali e di trattamento rifiuti.