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PRATICHE TECNICHE
PRATICHE TECNICHE
NORMATIVA: Legge n. 300 20 maggio 1970 Art.4
L’art. 4 della Legge n. 300 del 1970 stabilisce che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.
Le aziende che intendono installare nei luoghi di lavoro un impianto di videosorveglianza, in difetto di Accordo con la rappresentanza sindacale unitaria o la rappresentanza sindacale aziendale, hanno l’obbligo di munirsi di apposita autorizzazione all’installazione ed all’utilizzo dell’impianto, rilasciata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio, previa presentazione di apposita istanza.
Le imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione, ovvero in più regioni, possono presentare apposita istanza o alle singole sedi territoriali dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro ovvero alla sede centrale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Le istanze che possono essere presentate fanno riferimento a:
• autorizzazione all’installazione di impianti audiovisivi
• autorizzazione all’installazione di impianti localizzazione satellitare
• autorizzazione all’installazione di altri strumenti di controllo