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AMBIENTE

Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura

NORMATIVA: D. Lgs. n.99  27 gennaio 1992

L’autorizzazione consiste nell’emettere un provvedimento a favore di società private e pubbliche per la messa in riserva dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione (rifiuti speciali non pericolosi), trattamento / condizionamento e spandimento sul suolo a beneficio dell’agricoltura.

Si rivolge alle imprese che effettuano o intendono effettuare attività di gestione rifiuti, che siano:

  • iscritte nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.
  • iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ove previsto;
  • proprietarie dell’area interessata dalla realizzazione dell’impianto o ne abbiano la piena disponibilità

Dal 13 giugno 2013 le piccole e medie imprese e le imprese con impianti/stabilimenti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) presentano domanda d’autorizzazione allo spandimento fanghi in agricoltura solo all’interno dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59.