Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e le attività in deroga
NORMATIVA: D.Lgs 152/06 – D. Lgs 183/2017
Con il termine emissione si intende qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico.
Ogni attività o stabilimento produttivo che produce emissioni inquinanti in atmosfera deve dotarsi di specifica autorizzazione con la sola esclusione dei seguenti casi previsti dalla legge:
- impianti ed attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante elencati in Allegato IV, Parte I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 o eventuali deroghe variabili a seconda della regione di appartenenza
- impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale che avranno specifica autorizzazione unica ricomprendente anche le emissioni in atmosfera
- impianti di incenerimento, co-incenerimento ed altri impianti di trattamento termico dei rifiuti che avranno specifica autorizzazione unica ricomprendente anche le emissioni in atmosfera
- stabilimenti destinati alla difesa nazionale ed alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d’aria esclusivamente adibiti alla protezione ed alla sicurezza degli ambienti di lavoro.
L’autorizzazione in procedura ordinaria, ha una durata di 15 anni.