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AMBIENTE

AUA (Autorizzazione Unica Ambientale)

NORMATIVA: D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59

Con il termine “AUA” si intende l’“Autorizzazione Unica Ambientale”, una specifica forma di autorizzazione introdotta dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 (in vigore dal 13 giugno 2013) per semplificare gli adempimenti amministrativi ambientali, e rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

La disciplina sull’AUA si applica alle piccole–medie imprese (PMI), oltre che agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

L’AUA sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale individuati all’art. 3, D.P.R. n. 59/2013, ossia:
• autorizzazione agli scarichi (artt. 124 e ss., D.Lgs. n. 152/2006);
• comunicazione preventiva per l’utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e dalle acque reflue delle medesime aziende (art. 112, D.Lgs. n. 152/2006);
• autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti (art. 269, D.Lgs. n. 152/2006);
• autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e le attività in deroga (art. 272, D.Lgs. n. 152/2006);
• il nulla osta per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali ai sensi della L. n. 447/1995 (Legge quadro sull’inquinamento acustico);
• autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (art. 9, n. D.Lgs. 99/1992);
• comunicazioni in materia di auto smaltimento e recupero di rifiuti (artt. 215 e 216, D.Lgs. n. 152/2006).

La domanda di AUA deve essere presentata dal richiedente al SUAP alla scadenza del primo titolo abilitativo sostituito, nonché in caso di rinnovo o aggiornamento di uno dei titoli in questione e comunque prima di iniziare l’attività.