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Chi è il Medico Competente? Qual’è il suo compito e quando è obbligatorio in azienda?
Il Medico Competente, da alcuni impropriamente chiamato Medico del Lavoro, assieme al Datore di Lavoro e al RSPP, costituisce una delle figure fondamentali nell’analisi, valutazione dei rischi sul lavoro, identificazione e scelta delle misure per la sicurezza e soprattutto la salute dei lavoratori.
CHI È IL MEDICO COMPETENTE?
Il Medico Competente è colui che, essendo in possesso dei titoli professionali e requisiti previsti dall’art. 38 D. Lgs. 81/2008, collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi, con il compito di individuare eventuali criticità e di formulare concrete e valide soluzioni, nonché di effettuare la sorveglianza sanitaria, finalizzata alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il Medico Competente può essere interno (dipendente) o esterno (libero professionista) all’azienda.
QUALI SONO I TITOLI E I REQUISITI RICHIESTI?
- A norma dell’art. 38 TUSL, per svolgere le funzioni di Medico Competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti
- a. specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
- b. docenza in medicina del lavoro 0 in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale 0 in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro
- c. autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277
- d. specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.
Per lo svolgimento delle funzioni di Medico Competente è richiesto un aggiornamento ed una formazione continua. L’aggiornamento professionale triennale, definito “Educazione Continua in Medicina” (ECM), è un obbligo la cui violazione determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionabile sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti sono iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute.
LA NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE È OBBLIGATORIA?
La nomina del Medico Competente non è obbligatoria. O meglio, lo è qualora, in funzione dei rischi a cui sono soggetti lavoratori è necessario programmare la sorveglianza sai Infatti, a norma dell’art. 18 D. Lgs. 81/2008, il Datore di lavoro o il Dirigente provvede alla nomina del medico competente, previa consultazione con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), qualora l’azienda sia soggetta a sorveglianza sanitaria, ossia quando il legislatore richiede che debbano essere effettuati in capo ai lavoratori accertamenti preventivi e/o periodici.
Ad esempio, la nomina del Medico Competente è obbligatoria nei seguenti casi:
- lavoratori addetti ai videoterminali, che utilizzano tali attrezzature “in modo sistematico ed abituale per 20 ore medie settimanali”;
- lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi (operazione di trasporto o sostegno di un carico comprese le azioni di sollevare, tirare, portare o spostare, ecc., operazioni che comportino rischi di lesioni dorso/lombari);
- lavoratori esposti ad agenti c , piombo, amianto e rumore;
- addetti al lavoro notturno.
QUALI SONO | COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE?
La funzione del Medico Competente è quella di effettuare la sorveglianza sanitaria, così prevista dall’art. 41 del D. Lgs. 81/2008 che ricomprende le visite mediche dei lavoratori che possono essere preventive, intese a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro 0 periodiche (solitamente con cadenza annuale) per controllare lo stato di salute. In tal senso alcuni impropriamente chiamano il Medico Competente con il termine Medico del Lavoro. Il Medico Competente aziendale, al termine della visita ed eventuali esami clinici e biologici, esprime un giudizio di idoneità o loneità del lavoratore alla specifica mansione.
Le visite si possono tenere anche in occasione di:
- cambio di mansioni,
- cessazione del rapporto di lavoro,
- su richiesta del lavoratore, qualora correlata ai rischi professionali 0 alle condizioni di salute;
- alla ripresa del lavoro qualora il lavoratore, per motivi di salute, rimanga assente dal lavoro per un periodo superiore ai sessanta giorni continuativi.
Gli obblighi del Medico Competente non si esauriscono nel sottoporre a visita medica il lavoratore. Gli altri obblighi del Medico Competente sono:
- collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi,
- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria;
- istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso;
- consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e fornirgli le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno 0 a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;
- partecipare alla riunione periodica di cui all’art. 35 TUSL in occasione della quale espone, in forma anonima i risultati collettivi della sorveglianza sanitaria ed indica eventualmente i provvedimenti da adottare.
QUALI SONO LE SANZIONI IN CAPO AL MEDICO COMPETENTE?
Qualora il Medico Competente non adempia agli obblighi di cui agli artt. 25 e 40 D. Lgs. 81/2008, potrà essere sanzionato a norma dell’art. 58 TUSL:
- Arresto fino a 1 mese o ammenda da € 245,70 a € 982,81 per negligenza nella consegna al lavoratore o datore di lavoro della documentazione sanitaria;
- Arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 368,56 a € 1.474,21 per negligenza nell’attività di sorveglianza sanit:
- Arresto fino a 3 mesi o ammenda da € 491,40 a € 1.965,61 per omessa o errata valutazione del rischio;
- Ammenda da € 1.228,50 a € 4.914,03 per mancato invio alle autorità competenti entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di riferimento delle informazioni sulla sorveglianza sanitaria svolta e per visite mediche finalizzate ad accertare stati di gravidanza o negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
QUALI SONO LE SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO IN CASO DI VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA?
Come precisato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, a seguito della Circolare n. 3 del 12/10/2017, l’omessa sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente può comportare l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.315,20 a € 5.699,20 per mancata valutazione dello stato di salute del lavoratore, al fine dell’affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell’ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (es. lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavoro notturno, guida carrelli elevatori, ecc.);
- ammenda da € 2.192,00 a € 4.384,00 per omissione dell’obbligo della sorveglianza sanitaria (sebbene sia obbligatoria, non viene svolta la sorveglianza sanitaria). La sanzione verrà raddoppiata in presenza di più di 5 lavoratori e triplicata in presenza di più di 10 lavoratori;
- ammenda da € 1.096,00 a € 4.932,00 difetto di vigilanza da parte del datore di lavoro, laddove il lavoratore oggetto di sorveglianza sanitaria, con mansione specifica, sia operativo sebbene non abbia ancora ricevuto il giudizio di idoneità.
IL MEDICO COMPETENTE È RESPONSABILE PENALMENTE?
L’evoluzione giurisprudenziale riconosce in capo al Medico Competente aziendale responsabilità penali qualora non collabori fattivamente, nell’ambito delle proprie competenze, con il datore di lavoro ed il servizio di prevenzione e protezione, nell’individuare e proporre le misure adeguate alla valutazione dei rischi. Come sopra specificato l’accertamento dell’omessa o errata valutazione del rischio può comportare l’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda da € 491,40 a € 1.965,61.
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