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Lavoratori vulnerabili e sostanze pericolose
Milioni di lavoratori, entrano in contatto con agenti chimici e biologici che possono danneggiarli.
Si tratta di sostanze pericolose (liquidi, gas o solidi), a volte presenti nei luoghi di lavoro, che rappresentano un rischio per la salute o la sicurezza.
I problemi di salute che possono essere causati dal lavoro con sostanze pericolose vanno da lievi irritazioni agli occhi e alla pelle a effetti gravi, come difetti alla nascita, cancro e avvelenamento. Alcune sostanze pericolose comportano rischi per la sicurezza, in caso di incendio, esplosione o soffocamento.
In questa prospettiva, l’Agenzia per la sicurezza e la salute sul lavoro ha pubblicato una scheda informativa sui lavoratori vulnerabili e le sostanze pericolose, disponibile in 11 lingue. La scheda spiega le responsabilità dei datori di lavoro, individua tra i gruppi di lavoratori più esposti gli inesperti o non informati, come i giovani o i temporanei, e le lavoratrici gestanti, e fornisce indicazioni su come considerare le loro esigenze attraverso la valutazione del rischio e le misure di prevenzione.
Per maggiori informazioni e per visualizzare la scheda
Acme propone
SICUREZZA AZIENDALE
Valutazione del rischio chimico
NORMATIVA: D.Lgs 81/08: art. 223 Regolamento CE n° 1907/2006 (REACH). Regolamento CE n° 1272/2008 (CLP)
Obbligatoria quando sono presenti agenti chimici all’interno del ciclo produttivo, per esempio vernici, prodotti edili, prodotti di pulizia, polveri, fumi e vapori. Devono essere valutati anche gli agenti chimici che si sviluppano durante le lavorazioni, anche per operazioni di manutenzione e pulizia. Tale valutazione viene eseguita applicando l’algoritmo MoVaRisCh, elaborato dalla Ausl di Modena. Questa metodologia permette di individuare i prodotti e le situazioni di utilizzo potenzialmente rischiose per il lavoratore, valutando le frasi di rischio (reperibili sulle schede di sicurezza dei prodotti) e le metodologie di lavorazione.
Il documento deve essere redatto entro 90 giorni dall’inizio dell’attività.
Il documento di valutazione deve essere aggiornato (entro 30 giorni) ad ogni variazione significativa del ciclo produttivo, ovvero introduzione o dismissione di prodotti chimici, oppure a seguito di infortuni o malattie professionali o quando la sorveglianza sanitaria ne indica la necessità.
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