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ISIINAIL 2019 – SETTORE FABBRICAZIONE DI MOBILI

Hai un’azienda che lavora nel settore della fabbricazione di mobili?

Con il nuovo bando puoi veramente ottenere un contributo a fondo perduto del 65% per acquisto macchinari, impianti, attrezzature…

Stai pensando di Acquistare un Macchinario o un Impianto? Ti piacerebbe ottenere un contributo a fondo perduto per finanziari i tuoi investimenti?

L’Inail mette a disposizione 251.226.450 euro in finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, per l’asse 2 di finanziamento, anche gli Enti del terzo settore. Le risorse finanziarie destinate ai progetti sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento. L’importo massimo erogabile è di 130.000 euro per i progetti appartenenti agli assi 1, 2 e 3, di 50.000 euro per i progetti appartenti all’asse 4 e 60.000 euro per i progetti appartenti all’asse 5.

 

 

Vengono definiti, per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività dedicati alle micro e piccole imprese operanti nel settore della Fabbricazione di mobili (codice Ateco C31):

  1. le spese ammissibili a finanziamento che concorrono a formare l’importo totale del progetto;
  2. i parametri e i punteggi attribuiti ai progetti;
  3. le Tipologie di intervento ammissibili a finanziamento con il dettaglio dei requisiti per la loro attuazione e la documentazione specifica da inviare nelle fasi di conferma e completamento della domanda e di rendicontazione finale.

 

Questi gli ambiti per riduzione del rischio

 

SETTORE FABBRICAZIONE DI MOBILI – Riduzione del rischio infortunistico

progetti di riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione delle seguenti tipologie di macchine:

  • macchine per la lavorazione dei metalli
  • macchine per la lavorazione del legno
  • macchine per la lavorazione delle materie plastiche e della gomma
  • macchine per la lavorazione della pelle e dei tessuti

AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di sostituzione di macchine. Le macchine da acquistare devono essere nuove, conformi alla direttiva 2006/42/CE e della stessa tipologia di quelle da sostituire.

DEFINIZIONI: per “rischio infortunistico” si intendono i rischi da taglio, cesoiamento, schiacciamento, urti o proiezione di materiale dovuti agli organi di lavorazione delle macchine.

 

SETTORE FABBRICAZIONE DI MOBILI – Riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali

progetti di riduzione del rischio mediante l’acquisto e installazione di:

  • pannelli fonoassorbenti
  • cabine
  • cappottature
  • schermi acustici
  • separazioni
  • silenziatori
  • sistemi antivibranti
  • trattamenti ambientali

AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di riduzione del rischio legato alla propagazione del rumore solo se la valutazione del rischio dimostra che i valori di esposizione iniziale sono superiori al valore inferiore di azione.

DEFINIZIONI: Il valore inferiore di azione per il rischio rumore è definito dall’art.189 del d.lgs. 81/2008 ove, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, esso è fissato pari a rispettivamente a: LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 μPa). Per gli interventi oggetto del finanziamento valgono le definizioni e le indicazioni della norma UNI 11347:2015 – Programmi aziendali di riduzione dell’esposizione a rumore nei luoghi di lavoro.

 

SETTORE FABBRICAZIONE DI MOBILI – Riduzione del rischio chimico

progetti di riduzione del rischio chimico mediante l’acquisto e l’installazione di:

  • impianti di aspirazione e captazione gas, fumi, nebbie, vapori o polveri
  • cappe di aspirazione
  • cabine di verniciatura/spruzzatura/carteggiatura
  • altre macchine e/o impianti dedicati ad attività che comportano l’esposizione ad agenti chimici

AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di:

  • riduzione del rischio legato agli “agenti cancerogeni e mutageni” presenti nel luogo di lavoro
  • riduzione del rischio legato agli “agenti chimici pericolosi” solo se, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, la valutazione del rischio abbia dimostrato che nello stato ante operam il rischio è “non basso per la sicurezza” e/o “non irrilevante per la salute dei lavoratori” (art. 223 e 236 d.lgs. 81/2008). Per i progetti di sostituzione di macchine, le macchine da acquistare devono essere nuove, conformi alla direttiva 2006/42/CE e della stessa tipologia di quelle da sostituire.

DEFINIZIONI: per “agenti chimici pericolosi” si intendono quelli così definiti ai sensi dell’art. 222 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i; per “agenti chimici cancerogeni e mutageni” si intendono quelli così definiti all’art. 234 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

 

SETTORE FABBRICAZIONE DI MOBILI – Riduzione del rischio legato ad attività di sollevamento e abbassamento di carichi

progetti di riduzione del rischio dovuto alla movimentazione manuale svolta come attività di sollevamento e abbassamento di materiali, da realizzarsi mediante l’acquisto dei seguenti tipi di macchine:

  • manipolatori, robot e robot collaborativi aventi un carico massimo di utilizzazione non superiore a 500 kg
  • piattaforme aventi un carico massimo di utilizzazione non superiore a 500 kg
  • carrelli aventi un carico massimo di utilizzazione non superiore a 2000 kg
  • argani, paranchi, sistemi di gru leggere/gru a struttura limitata e gru caricatrici aventi un carico massimo di utilizzazione non superiore a 500kg
  • sistemi automatici di alimentazione

AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di riduzione del rischio legato alle operazioni manuali di sollevamento e abbassamento di oggetti di massa uguale o superiore a 3 kg, così come descritto nel campo di applicazione della Norma UNI ISO 11228-1. Sono finanziabili i progetti per i quali dalla valutazione del rischio ante intervento risulti che l’indice di rischio, inteso come rapporto tra la massa dell’oggetto movimentato e la massa raccomandata, valutato secondo le indicazioni della Norma UNI ISO 11228-1 e del Technical report ISO/TR 12295, sia maggiore di 2. Il rischio atteso dopo l’intervento deve essere ridotto di almeno 1 punto rispetto al valore ante intervento; in ogni caso, il valore finale dell’indice non dovrà essere maggiore di 3. Per quanto riguarda le operazioni di movimentazione complesse (multicompito), sono finanziabili gli interventi per i quali, dalla valutazione del rischio ante intervento risulti che l’indice (CLI, VLI o SLI, rispettivamente Composite Lifting Index, Variable Lifting Index e Sequential Lifting Index), valutato in accordo con il Technical report ISO/TR 12295, sia maggiore di 3. Anche in questo caso l’indice di rischio atteso dopo l’intervento (CLI, VLI o SLI) deve risultare ridotto di almeno 1 punto rispetto al valore ante intervento; in ogni caso, il valore finale dell’indice non dovrà essere maggiore di 2. Qualora il progetto sia relativo alla riduzione del rischio connesso a diversi compiti di movimentazione manuale dei carichi, si distinguono i due casi seguenti:

  • per attività di movimentazione manuale svolte in serie, l’indice di rischio da considerare è il Sequential Lifting Index (SLI), riferito alla loro totalità
  • per attività di movimentazione manuale diverse svolte in momenti diversi del turno (e/o da persone diverse), l’indice di rischio da considerare (semplice, CLI o VLI) dovrà essere riferito a ciascuna attività.

DEFINIZIONI: per “manipolatori” si intendono macchine azionate da energia non manuale in cui l’operatore è in contatto con il carico o il dispositivo di tenuta, per guidare e/o controllare il carico e portarlo in una data posizione nello spazio. I manipolatori includono 3 elementi funzionali di base: il dispositivo di presa del carico, il dispositivo per spostare e posizionare nello spazio, la struttura di sostegno. Per “robot” si intendono manipolatori automatici multifunzione riprogrammabili, programmabili su 3 o più assi, sia fissi in una postazione che mobili. Per “robot collaborativi” si intendono robot che lavorano in diretta cooperazione con l’uomo all’interno di uno spazio di lavoro definito. Per “piattaforme” si intendono macchine azionate da energia non manuale per il sollevamento di materiali mediante una piattaforma di supporto del carico rigidamente guidata lungo tutta la sua corsa (anche da un suo stesso meccanismo) e per le quali non è previsto il trasporto di persone a bordo, ma eventualmente solo l’accesso per le operazioni di carico e scarico. Esse possono essere mobili, trasferibili o installate in maniera permanente; per queste ultime la corsa non deve essere superiore a 3m. Per “carrelli” si intendono macchine aventi almeno tre ruote o con cingoli, progettati sia per trasportare, tirare, spingere, sollevare, accatastare, impilare sia per depositare su scaffali unità di carico e che sono controllati da un operatore, a terra o a bordo, o da un automatismo senza conducente. Per “argani” si intendono macchine azionate da energia non manuale progettate per il sollevamento e l’abbassamento di carichi sospesi su ganci o altri dispositivi di movimentazione dei carichi o per lo spostamento (trazione e abbassamento) di carichi su piani inclinati o per la sola trazione di carichi su piani che sono solitamente orizzontali. Utilizzano funi, catene o cinghie avvolte in uno o più strati su un tamburo o funi in azionamenti con pulegge di trazione. Per “paranchi” si intendono macchine azionate da energia non manuale per il sollevamento e l’abbassamento di carichi sospesi su distanze predeterminate, con o senza carrelli, che utilizzano mezzi di sollevamento diversi (funi, cinghie, catene a maglie di acciaio o a rulli). Per “sistemi di gru leggere/gru a struttura limitata” si intendono macchine azionate da energia non manuale per operazioni di sollevamento costituite da un insieme comprendente dispositivo di sollevamento, travi, carrelli, binari e sospensioni. Tali sistemi possono essere sia sospesi che autoportanti. Per “gru caricatrici” si intendono macchine azionate da energia non manuale, progettate per essere fissate a un telaio, comprendenti una colonna che ruota intorno a una base e un gruppo di bracci che è applicato alla sommità della colonna, concepite per essere installate su un veicolo. Per “sistemi automatici di alimentazione” si intendono sistemi per effettuare le operazioni di carico e/o scarico dei materiali da lavorare, precedentemente eseguite manualmente, e destinati ad essere integrati nella macchina già di proprietà dell’impresa/ente.

 

SETTORE FABBRICAZIONE DI MOBILI – Riduzione del rischio legato ad attività di movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza

progetti di riduzione del rischio mediante l’automazione completa o parziale di operazioni del ciclo produttivo che richiedono la movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza

AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di riduzione del rischio legato alle operazioni manuali di movimentazione di oggetti leggeri ad alta frequenza così come descritto nel campo di applicazione della Norma UNI ISO 11228-3. Per tali progetti dalla valutazione del rischio ante intervento deve risultare un indice di rischio calcolato con il metodo OCRA Index (norma UNI ISO 11228-3 e ISO/TR 12295) maggiore di 4,5 oppure un punteggio, calcolato con la check list OCRA così come riportata nel ISO/TR 12295, superiore a 14. Inoltre, dalla valutazione del rischio atteso dopo l’intervento deve risultare un indice di rischio calcolato con OCRA Index inferiore o uguale a 3,5; nel caso in cui l’OCRA Index prima dell’intervento risulti superiore a 9, il suo valore post intervento deve essere inferiore a 4,5. Qualora il rischio ante intervento sia stato calcolato con la check list OCRA, il suo punteggio deve risultare inferiore o uguale a 11; nel caso in cui il punteggio, prima dell’intervento, risulti superiore a 22,5, il punteggio atteso dopo l’intervento dovrà essere inferiore o uguale a 14. L’automazione deve riguardare solo le operazioni interessate dal rischio oggetto del finanziamento.

 

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