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Importanti modifiche in ambito di prevenzione del rischio incendio e di gestione delle emergenze
Nei giorni 1, 2 e 3 settembre 2021, sono stati pubblicati dal Ministero dell’interno tre Decreti che apportano importanti modifiche in ambito di prevenzione del rischio incendio e di gestione delle emergenze, anche per le attività di somministrazione alimenti e bevande quali bar e ristoranti, attività commerciali e strutture ricettive:
- DM 01/09/2021: Controllo e manutenzione delle attrezzature, degli impianti e dei sistemi di sicurezza antincendio (in vigore dal 25/09/2022);
- DM 02/09/2021: Gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza (modalità di redazione del Piano di Emergenza) ed alle caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio; i corsi di formazione per gli addetti antincendio e per i formatori (in vigore dal 04/10/2021).
- DM 01/09/2021: Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro – valutazione del rischio incendio (in vigore dal il 29/10/2021).
Di seguito riportiamo le principali disposizioni di interesse per le aziende e le relative scadenze di adeguamento, con particolare riferimento ai DM 02 e 03 09/2021.
PIANO DI EMERGENZA ED ESERCITAZIONE ANTINCENDIO
Il Piano di emergenza, ricordiamo, è un documento che definisce nel dettaglio le misure per la gestione delle emergenze sui luoghi di lavoro, di qualsiasi genere esse siano (incendio, terremoto, infortunio, allagamento, fuga di gas…) e delle procedure che devono essere messe in atto per ridurre al minimo i danni che possono occorrere a persone e cose in questi casi, ad esempio il sezionamento degli impianti e l’evacuazione dai luoghi di lavoro.
Il piano deve essere completato con planimetrie, esposte in modo ben visibile, che evidenzino la posizione dei presidi antincendio e le vie di esodo per raggiungere i luoghi sicuri. Il piano di emergenza e le planimetrie devono essere aggiornate in caso di modifiche dei locali ed organizzative. In alcuni casi il piano di gestione delle emergenze è soggetto ad obbligo di aggiornamento periodico, a prescindere dal verificarsi di modifiche dell’attività (citiamo ad esempio le attività che hanno optato per un sistema di gestione emergenza articolato, in accordo con i Vigili del Fuoco, oppure le attività connesse con il deposito e/o trattamento rifiuti). Come già previsto con il DM 10 marzo 1998, tutte le aziende aventi l’obbligo di predisporre il Piano di emergenza devono effettuare, con cadenza almeno annuale, un’esercitazione antincendio.
Come già previsto con il DM 10 marzo 1998, tutte le aziende aventi l’obbligo di predisporre il Piano di emergenza devono effettuare, con cadenza almeno annuale, un’esercitazione antincendio.
Una delle principali novità in vigore dal 4 ottobre 2022 riguarda la casistica in cui vige l’obbligo di redazione del Piano di emergenza. In conformità alla nuova normativa, tale documento dovrà essere predisposto nei seguenti casi:
• Luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
• Luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I del DPR 151/2011 (le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco quali ad esempio):
1. alberghi e strutture ricettive con oltre 25 posti letto;
2. attività commerciali con superficie lorda superiore a 400 mq.;
3. discoteche e sale da ballo con oltre 100 persone;
4. depositi di materiale combustibile; 5. palestre;
6. parcheggi;
7. officine meccaniche e di saldatura;
• Luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori.
Si ricorda che per i luoghi di lavoro non rientranti in nessuno dei casi sopraindicati, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. In conclusione, a differenza di quanto previsto con il DM 10 marzo 1998 (previgente normativa), quindi, anche i luoghi aperti al pubblico in cui possono essere presenti più di 50 persone contemporaneamente, risultano soggetti al Piano di emergenza, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati.
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
La valutazione del rischio incendio, parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi, rappresenta un’analisi dello specifico luogo di lavoro, finalizzata all’individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d’incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti. Tale valutazione è obbligatoria in tutti i luoghi di lavoro, così come definiti dal Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08).
In particolare, il nuovo Decreto 03/09/2021 definisce una specifica modalità di valutazione del rischio incendio, da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio, cioè i luoghi di lavoro:
• Ubicati in attività non soggette al controllo dei VVF (quindi non rientranti nell’elenco del DPR 151/2011) e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
- con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
- con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2;
- con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
- ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
La nuova metodologia valutativa deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione e deve comprendere:
- l’individuazione dei pericoli d’incendio (sorgenti d’innesco, materiali combustibili o infiammabili, carico di incendio…) per valutare se gli stessi possano essere eliminati o ridotti adottando soluzioni più sicure;
- la descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti: condizioni di accessibilità e viabilità, layout aziendale, articolazione planovolumetrica, compartimentazione, aerazione, ventilazione e superfici
- utili allo smaltimento di fumi e di calore … ;
- la determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio
- d’incendio;
- l’individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;
- la valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio
- sugli occupanti;
- l’individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che
- determinano rischi significativi.
LE SANZIONI
Al pari delle violazioni in materia di sicurezza lavoro, anche per le violazioni delle richiamate normative antincendio, sono applicabili sanzioni amministrative e penali a carico del titolare. In caso di assenza del piano di gestione emergenza, può essere applicata la sanzione aggiuntiva della sospensione dell’attività.
I NOSTRI SERVIZI
Acme+ srl è a disposizione a fornire tutte le informazioni utili e per l’elaborazione e/o aggiornamento della documentazione in materia di sicurezza e antincendio (DVR, valutazione rischio incendio, piani emergenza e planimetrie). Il servizio può essere completato da un servizio di assistenza continuativo per la gestione di tutte le incombenze, compresa l’assistenza per l’esecuzione delle esercitazioni antincendio.
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