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Guida sulla prima verifica periodica di generatori di calore per impianti di riscaldamento
L’Inail ha pubblicato una nuova guida sulla prima verifica periodica; il nuovo volume riguarda i generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento.
Di cui fanno già parte:
- guida sulla verifica periodica di carrelli semoventi a braccio telescopico;
- guida sulla verifica periodica per gru, paranchi ed altri apparecchi di sollevamento.
Il nuovo documento, in particolare, descrive le fasi di cui si compone l’attività di prima verifica periodica dei generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kw.
Il lavoro fornisce le indicazioni per la gestione tecnico-amministrativa della verifica, comprensiva delle istruzioni, la compilazione della scheda tecnica e del verbale di prima verifica periodica.
La guida sulla prima verifica periodica dei generatori di calore
L’articolo 71, comma 11, del dlgs. 81/08 prescrive che le attrezzature di lavoro elencate nell’allegato VII al decreto siano sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
Nel documento si tratta specificatamente delle modalità di effettuazione della prima verifica periodica, compresa la redazione del relativo verbale, per le attrezzature a pressione del tipo “generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW”.
Tali attrezzature appartengono al gruppo GVR – Gas, Vapore, Riscaldamento, di cui al punto 1.1.3 dell’allegato II al dm 11 aprile 2011.
Le verifiche periodiche (art. 2 dell’allegato II al dm 11 aprile 2011) sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell’attrezzatura di lavoro, l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.
L’istruzione operativa analizza gli elementi minimi che il verificatore deve prendere in considerazione nel corso della suddetta attività e, in appendice, reca le liste di controllo, a carattere non esaustivo, degli elementi cui il verificatore deve prestare particolare attenzione durante l’effettuazione della prima verifica periodica.
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