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Fase 3: le misure per le attività e lo svolgimento dei corsi di formazione
Coronavirus – fase 3: ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza in tutta Italia
Dopo aver prorogato col decreto legge n. 125 del 7 ottobre 2020 sino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza, il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 prescrive misure urgenti di contenimento del contagio, tra cui l’obbligo di indossare sempre un dispositivo di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso, diversi dalle abitazioni private, e in tutti i luoghi all’aperto, nel rispetto dei protocolli anti-contagio per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali.
Corsi di Formazione
I corsi di formazione, i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati, gli esami di qualifica e i corsi in materia di salute e sicurezza sono consentiti a condizione che siano rispettate le disposizioni regionali e le misure del “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da Sars-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’Inail.
Attività Professionali
Per le attività professionali si continua a raccomandare che siano attuate anche in modalità di lavoro agile e che sia incentivato l’utilizzo delle ferie, dei congedi retribuiti per i dipendenti e degli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.
Attività Produttive
Sull’intero territorio nazionale per tutte le attività produttive industriali e commerciali, per quelle di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne nonchè per i vettori e gli armatori devono essere rispettati i contenuti dei rispettivi protocolli.
Le disposizioni del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 si applicano dalla data del 14 ottobre 2020, in sostituzione di quelle del D.P.C.M. del 7 agosto 2020 prorogate dal d.l. 125/2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.
Allegati
Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile
Decreto legge n. 125 del 7 ottobre 2020
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