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Decreto Scuola ed edilizia scolastica
Dal Ministero dell’Istruzione (MIUR) le misure del decreto Scuola che conferiscono più poteri ai Sindaci in materia di edilizia scolastica
Il Ministero dell’Istruzione (MIUR) ha pubblicato, sulla scia della recente conversione in legge del decreto Scuola (dl n.22/2020 convertito nella legge n. 41/2020), il documento “L’edilizia scolastica diventa più semplice e più veloce”.
La nota del Ministero
Il documento del MIUR, riporta alcune norme di riferimento in merito a:
- incarichi di progettazione e connessi – pareri, visti e autorizzazioni sui progetti (Legge 27 dicembre 2019, n. 160):
- disposizioni di velocizzazione per gli interventi di progettazione e relativi incarichi per il periodo 2020-2023;
- pareri, visti e nulla osta relativi agli interventi di edilizia scolastica che sono resi dalle amministrazioni competenti entro 30 giorni dalla richiesta.
- semplificazioni per emergenza Covid-19 (dl 19 maggio 2020, n. 34 in corso di conversione):
- esonero contributo ANAC per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma e fino al 31 dicembre 2020;
- credito d’imposta per le imprese in misura pari al 60 % delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti;
- pagamento degli stati di avanzamento lavori (SAL) in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell’ambito dei contratti di appalto.
- poteri commissariali di sindaci e presidenti di province e città metropolitane (dl 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41):
- poteri dei commissari ai sindaci e presidenti delle province e delle città metropolitane al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all’emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2020.
- occupazioni d’urgenza ed espropriazioni:
- per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’intervento.
L’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sul decreto Scuola
Aveva già dato particolare attenzione all’art. 7 ter della legge, misure urgenti per interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica. La nota dell’ANCI evidenzia che la norma affida “poteri extra ordinem” a tutti i Sindaci, anche di Città Metropolitane, ed ai Presidenti di Provincia, per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica.
L’individuazione di tali poteri fa riferimento a quelli dei Commissari Straordinari di cui all’art. 4 del dl n. 32/2019, convertito in legge n. 55/2019 (Sblocca Cantieri) e fa sì che tutti i Sindaci ed i Presidenti di Provincia, per ciò che riguarda gli interventi di edilizia scolastica, possano:
- assumere ogni determinazione ritenuta necessaria per l’avvio ovvero la prosecuzione di lavori, anche sospesi;
- provvedere all’eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l’applicazione delle migliori pratiche.
L’approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali comunque è fissato un limite di tempo (60 giorni) per la conclusione del procedimento, decorso il quale, in mancanza di una pronuncia dell’autorità competente, si verifica il silenzio assenso.
Altri poteri conferiti ai Sindaci
La nota Anci evidenzia inoltre come il decreto conferisce altri poteri ai Sindaci, anche metropolitani nonché i Presidenti di Provincia, in deroga allo “Sblocca Cantieri”, ossia:
- l’assunzione diretta delle funzioni di stazione appaltante;
- operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici (fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea);
- provvedere, in caso di esproprio urgente delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli enti territoriali interessati, sono previste alcune deroghe ad alcuni articoli del Codice dei Contratti.
Obblighi dei Sindaci
Gli Enti locali sono in ogni caso tenuti a:
- vigilare sulla realizzazione dell’opera e sul rispetto del crono programma dei lavori;
- promuovere accordi di programma e conferenze di servizi, o partecipare alle stesse attraverso un proprio delegato;
- invitare alle conferenze di servizi anche soggetti privati in caso si ravvisino le necessità;
- promuovere l’attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse
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