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COVID – INGRESSO IN ITALIA DA PAESI ESTERI
Se arrivi da Paesi europei
Sono liberamente consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione, anche per turismo, da e per i seguenti Stati:
- Stati membri dell’Unione Europea (oltre all’Italia, sono Stati membri della UE: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Ungheria).
Sono previste restrizioni per i seguenti Paesi Ue:
- *Bulgaria e Romania
- **Croazia, Grecia, Malta, Spagna
- Stati parte dell’accordo di Schengen: gli Stati UE, più Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera
- Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord
- Andorra, Principato di Monaco
- Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
* È obbligatoria la quarantena per tutti i cittadini che nei 14 giorni precedenti all’arrivo in Italia abbiano soggiornato in Romania e Bulgaria.
** Dal 13 agosto i cittadini che nei 14 giorni precedenti all’arrivo in Italia abbiano soggiornato in Croazia, Grecia, Malta e Spagna, devono:
- presentare alle autorità competenti una certificazione attestante che, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, si siano sottoposti a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone con esito negativo
oppure
- sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In attesa di sottoporsi al test presso l’azienda sanitaria locale di riferimento si deve osservare l’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.
inoltre devono:
- comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, anche se asintomatici.
- segnalare con tempestività la situazione all’Autorità sanitaria, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, attraverso i numeri telefonici dedicati e sottoporsi ad isolamento fiduciario.
Se arrivi da Paesi non europei
L’ingresso in Italia da tutti gli Stati non facenti parte dell’UE e/o dell’accordo di Schengen è consentito, con obbligo di motivazione, solo per:
- comprovate esigenze lavorative
- di assoluta urgenza
- motivi di salute
- comprovate ragioni di studio
- rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Sono previste alcune eccezioni: non è richiesta la motivazione per entrare nel territorio nazionale, sono quindi previsti spostamenti anche per turismo, ma resta l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario
- per i cittadini residenti nei seguenti Stati e territori: Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay
- cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale e dei rispettivi familiari.
All’arrivo in Italia è consentito soltanto fare, nel minore tempo possibile, il percorso per recarsi a casa o nella diversa dimora individuata come luogo dell’isolamento. In questo tragitto non è consentito usare mezzi di trasporto pubblico ma è consentito il noleggio di autovetture e l’utilizzo di taxi o il noleggio con conducente.
Vi sono alcune categorie di cittadini che, pur provenendo da Paesi che lo richiederebbero, non hanno l’obbligo di quarantena al momento dell’ingresso nel nostro Paese. Tra questi, il personale sanitario, il personale di mezzi di trasporto e i funzionari dell’Ue.
elenco completo sul sito del Ministero degli esteri
Non è permesso l’ingresso in Italia
È vietato l’ingresso in Italia alle persone che, nei 14 giorni antecedenti, abbiano soggiornato o sono transitate per uno dei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Colombia, Kosovo, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldavia, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Serbia.
Sono esentati dal divieto i cittadini italiani, di uno Stato UE, di un Paese parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano e i loro stretti familiari (discendenti e ascendenti conviventi, coniuge, parte di unione civile, partner stabile), a condizione che siano residenti anagraficamente in Italia da data anteriore al 9 luglio 2020 o anteriore al 16 luglio per coloro che provengono da Kosovo, Montenegro e Serbia.
Ulteriore deroga è prevista per i funzionari e gli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, gli agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare nell’esercizio delle loro funzioni. Le categorie esentate dal divieto di ingresso devono comunque sottoporsi al periodo di quarantena.
Fanno eccezione al divieto di accesso e all’obbligo di quarantena l’equipaggio di mezzi di trasporto, personale viaggiante di mezzi di trasporto che esclusivamente per motivi di lavoro entrano in Italia, per un massimo di 120 ore o per un transito massimo di 36 ore per chi proviene da:
- Serbia
- Kosovo
- Macedonia del Nord
- Bosnia Erzegovina
- Montenegro
Altri casi in cui non è permesso l’ingresso nel nostro Paese:
- Diagnosi di positività per Covid-19 nei 14 giorni precedenti al viaggio;
- presenza anche di uno solo dei sintomi rilevanti per COVID-19 negli 8 giorni precedenti il viaggio:
- febbre ≥ 37,5°C e brividi
- tosse di recente comparsa
- difficoltà respiratorie
- perdita improvvisa dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto
- raffreddore o naso che cola
- mal di gola
- diarrea (soprattutto nei bambini)
- contatto stretto (es. meno di 2 metri per più di 15 minuti) con un caso positivo confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti il viaggio;
RESTRIZIONI AGGIUNTIVE PER LA REGIONE VENETO SECONDO L’ORDINANZA N.64 VALIDA FINO AL 15 OTTOBRE 2020
Rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza delle persone provenienti dall’estero
1. Ai sensi del DPCM del 11 giugno 2020, per tutte le persone che entrano sul territorio Italiano e hanno soggiornato nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia in un paese diverso da quelli indicati a punto 2, devono comunicare al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria locale il proprio arrivo e avviare l’isolamento domiciliare fiduciario per 14 giorni. Per chi va in autoisolamento e accusa sintomi COVID-19 sussiste l’obbligo inoltre di segnalare tale situazione con tempestività all’autorità sanitaria.
Dette disposizioni non si applicano in ogni caso:
- all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
- al personale viaggiante;
- ai cittadini e ai residenti nell’Unione Europea, negli Stati parte dell’accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
- al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- al personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore (PER QUESTI SOGGETTI VALE tuttavia l’ORDINANZA REGIONALE n 64 del 06/07/2020 di effettuare un tampone rinofaringeo all’arrivo in Veneto ed un secondo tampone a distanza di 5-7 gg se il primo negativo);
- ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato della Città del Vaticano;
- ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare nell’esercizio delle loro funzioni;
- agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana. (Art. 4 DPCM 11 giugno 2020, ordinanza Ministro della Salute del 30 giugno 2020). Sono inoltre esclusi da detta comunicazione i transiti e i soggiorni brevi ai sensi dell’art. 5 DPCM 11 giugno 2020.
2. Fatte salve eventuali limitazioni disposte da specifici Stati e territori o restrizioni imposte dai singoli governi esteri, non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati:
- Stati membri dell’Unione Europea (eccetto Bulgaria, Romania, Croazia, Malta, Grecia e Spagna): Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Ungheria;
- Stati parte dell’accordo di Schengen;
- Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
- Andorra, Principato di Monaco;
- Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano. (Art. 6 DPCM 11 giugno 2020 e ss.mm.ii, ordinanze Ministro della Salute del 30 giugno e 24 luglio 2020).
Per i cittadini residenti o domiciliati per l’isolamento nell’AULSS 9 Scaligera, tale comunicazione deve essere resa compilando:
1. modulo on-line rientro dall’estero (incluso lavoratore rientro estero e soggiorno superiore alle 120 ore)
Compila il modulo rientro soggiorno estero superiore alle 120 ore
2. modulo on-line lavoratore rientro dall’estero e soggiorno inferiore alle 120 ore (5 giorni)
Compila il modulo rientro soggiorno estero inferiore alle 120 ore
Va compilata una dichiarazione per ogni persona che fa ingresso in Italia.
Nel caso di comparsa di sintomi COVID-19 il cittadino dovrà avvisare il proprio Medico di Medicina Generale (o Pediatra di Libera Scelta) o in alternativa il Medico di Continuità Assistenziale.
Si ricorda che l’isolamento fiduciario prevede la permanenza obbligatoria e continuativa per tutto il periodo previsto presso il domicilio scelto, secondo le modalità indicate dall’Istituto Superiore di Sanità: indicazioni ISS. Tale condizione potrà essere verificata anche dalle forze dell’ordine.
Indicazioni ISS – Raccomandazioni per le persone in isolamento domiciliare e per i familiari che li assistono
Ulteriori informazioni possono essere chieste al numero verde dell’AULSS 9: 800 936 666 (dal Lunedì al Venerdì 9.00-16.00, Sabato 9.00-13.00).
Per approfondimenti (allegati)
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