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Antincendio, pubblicata la Regola tecnica verticale per gli edifici di civile abitazione
La RTV definisce: campo di applicazione, classificazioni, valutazione del rischio di incendio e strategia antincendio
È in Gazzetta Ufficiale il DM 19 maggio 2022 e in vigore dal 29 giugno 2022 la Regola Tecnica Verticale con disposizioni di prevenzione incendi riguardanti gli edifici destinati prevalentemente a civile abitazione di altezza antincendio maggiore di 24 m. Le disposizioni di prevenzione incendi, quindi, riguardano ad esempio: edifici destinati prevalentemente ad abitazione includenti anche attività artigiane o commerciali, magazzini, attività professionali, uffici, ecc.
Classificazione edifici
Ai fini della RTV gli edifici di civile abitazione sono classificati in relazione alla massima quota dei piani h:
- HC: h ≤ 32 m;
- HD: h ≤ 54 m;
- HE: h ≤ 80 m;
- HF: h > 80 m;
Le aree dell’attività sono classificate come segue:
- TA: unità adibite a civile abitazione 0 ad uso esclusivo (es. appartamenti);
- TB: unità destinate a piccole attività di tipo civile (es. attività artigiane o commerciali, magazzini, attività professionali, uffici);
- TC: spazi comuni (es. scale e corridoi condominiali, atri, androni, terrazzi condominiali, rampe e passaggi in genere, sale riunioni con basso affollamento);
- TM1: depositi o archivi di superficie lorda ≤ 25 m2 con carico di incendio specifico qf ≤1200 MJ/m2, oppure di superficie lorda ≤100 m2 con carico di incendio specifico qf ≤ 600 MJ/m2;
- TM2: depositi o archivi di superficie lorda ≤400 m2 con carico di incendio specifico qf ≤1200 MJ/m2, oppure di superficie lorda ≤1000 m2 con carico di incendio specifico qf ≤600 MJ/m2;
- TO: locali con affollamento > 100 occupanti (es. locali ad uso collettivo, sale conferenze, sale riunioni, …);
- TT: locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;
- TZ: altre aree.
Inoltre, all’interno del capitolo dedicato alla gestione della sicurezza antincendio, vengono definite le misure preventive che devono essere attuate, ovvero:
- corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, di sostanze e miscele
pericolose; - garanzia costante di disponibilità delle vie d’esodo, sgombre e sicuramente fruibili;
- corretta manutenzione ed esercizio delle chiusure tagliafuoco dei varchi tra compartimenti;
- riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell’uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, rispetto del divieto di fumo ove previsto, divieto di impiego di apparecchiature elettriche malfunzionanti o impropriamente impiegate, …);
- gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio (es. lavori a caldo, …), temporanea disattivazione di impianti di sicurezza, temporanea sospensione della continuità della compartimentazione, impiego di sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, …);
- valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche all’attività (es. alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, all’isolamento termico e acustico e agli impianti, …).
RTV edifici civili: valutazione del rischio e strategia antincendio
Per la valutazione del rischio incendio, la RTV rimanda alla metodologia di progettazione della sicurezza antincendio descritta al capitolo G.2 del Codice. Per la definizione dei profili di rischio, invece, al capitolo G.3.
La regola tecnica verticale, però, fornisce delle indicazioni anche per quanto riguarda la strategia antincendio. Ad esempio:
- devono essere applicate tutte le misure della regola tecnica orizzontale, attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti;
- devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.1 in merito alle aree a rischio specifico e le prescrizioni delle altre RTV, ove pertinenti;
- in merito alle chiusure d’ambito degli edifici civili, devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.13.
In tema di strategia antincendio vengono poi riportati diversi paragrafi, con indicazioni complementari o sostitutive rispetto alle soluzioni conformi previste nella RTO. Esse riguardano:
- reazione al fuoco;
- resistenza al fuoco;
- compartimentazione;
- esodo;
- gestione della sicurezza antincendio;
- controllo dell’incendio;
- rivelazione e allarme;
- operatività antincendio;
- sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.
Per quanto riguarda la reazione al fuoco, ad esempio, va ricordato che nelle aree TA non sono richiesti requisiti minimi, mentre nelle vie d’esodo verticali, nei percorsi d’esodo (come atri, corridoi, filtri, ecc) e negli spazi calmi devono essere impiegati materiali che appartengano almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco.
Negli edifici di tipo HE e HF, sempre per vie e percorsi d’esodo e spazi calmi, sono invece necessari materiali del gruppo GM1. L’impiego di materiali del gruppo GM3, infine, è ammesso nei percorsi d’esodo in cui il livello di prestazione per la rivelazione e allarme sia aumentato di almeno un livello rispetto a quanto prescritto (ciò vale ad esclusione degli edifici di tipo HE ed HF).
RTV edifici civili: gestione della sicurezza antincendio
Nella gestione della sicurezza antincendio (ovvero uno dei punti che fanno parte della strategia antincendio) sono diverse le misure menzionate, le quali devono essere adottate “in sostituzione delle soluzioni conformi previste al capitolo S.5 per tutti i livelli di prestazione“.
Ad esempio, il responsabile dell’attività è tenuto a organizzare la gestione della sicurezza antincendio:
- adottando e verificando periodicamente le misure antincendio preventive;
- verificando, per le aree TC, l’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio;
- predisponendo, verificando e aggiornando periodicamente la pianificazione d’emergenza;
- informando gli occupanti sulle misure antincendio preventive e sulle procedure di emergenza da adottare in caso di incendio.
Negli edifici di tipo HE e HF, inoltre, il responsabile dovrà designare uno o più coordinatori dell’emergenza, che devono essere formati come addetti antincendio.
In generale, tra le misure preventive che devono essere attuate vanno considerate:
- corretto deposito e impiego di materiali combustibili, sostanze e miscele pericolose;
- vie d’esodo disponibili, sgombre e fruibili;
- corretta manutenzione ed esercizio delle chiusure tagliafuoco dei varchi tra compartimenti;
- riduzione delle sorgenti di innesco;
- gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza;
- valutazione dei rischi incendio in caso di modifiche all’attività.
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