AUA – Autorizzazione Unica Ambientale
L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è un provvedimento istituito con il DPR. del 13 marzo 2013, n.59, che va ad incorporare in un unico titolo diverse autorizzazioni ambientali legate alla normativa di settore.
Grazie alla sua istituzione è stato, dunque, possibile favorire il corretto svolgimento dell’iter unificando pratiche, che, in precedenza venivano unificate.
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Cos’è l’AUA e a cosa serve
Con il termine “AUA” si intende l’Autorizzazione Unica Ambientale ossia una specifica autorizzazione introdotta dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 (in vigore dal 13 giugno 2013) per semplificare gli adempimenti amministrativi ambientali, e rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).
Questo documento incorpora diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore ma i due obiettivi principali si possono riassumere con la garanzia della tutela ambientale e una sostanziale riduzione degli oneri burocratici a carico degli operatori privati e pubblici.
L’AUA ha una durata pari a 15 anni dalla data del rilascio (art.3 comma 6 del d.lgs. n.59/13). La procedura di rinnovo dovrà essere effettuata almeno 6 mesi prima della scadenza. È importante sottolineare che le tempistiche di rinnovo e le modalità procedurali sono uguali a quelle previste per il primo ottenimento dell’AUA.
L’AUA va richiesta nei seguenti casi:
- Nel caso di stabilimento/attività/impianto nuovo prima della costruzione e del successivo esercizio o in caso di trasferimenti;
- Nel caso di stabilimento/attività/impianto esistente (al 13 giugno 2013) o allo scadere della prima autorizzazione/comunicazione che sarà sostituita dall’AUA, nel rispetto dei termini di rinnovo previsti dalla specifica normativa di riferimento oppure al verificarsi delle condizioni che comporti la necessità di procedere alla richiesta di una modifica sostanziale che comporti la presentazione di una nuova domanda per la singola autorizzazione/comunicazione, sostituita dall’AUA.
Quali aziende devono avvalersi dell’AUA
La disciplina sull’AUA si applica alle piccole–medie imprese (PMI), oltre che agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
La domanda di AUA deve essere presentata dal gestore (persona fisica giuridica che ha il potere decisionale riguardo all’installazione o l’esercizio dello stesso stabilimento) al SUAP alla scadenza del primo titolo abilitativo sostituito, nonché in caso di rinnovo o aggiornamento di uno dei titoli in questione e comunque prima di iniziare l’attività.
Normativa di riferimento
L’AUA va a sostituire sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale individuati all’art. 3, D.P.R. n. 59/2013, nello specifico:
- Autorizzazione agli scarichi (artt. 124 e ss., d. lgs n. 152/2006);
- Comunicazione preventiva per l’utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e dalle acque reflue delle medesime aziende (art. 112, D.L.vo n. 152/2006);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti (art. 269, d. lgs n. 152/2006);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e le attività in deroga (art. 272, d. lgs n. 152/2006);
- Il nulla osta per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali ai sensi della l. N. 447/1995 (legge quadro sull’inquinamento acustico);
- Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (art. 9, n. d. lgs 99/1992);
- Comunicazioni in materia di autosmaltimento e recupero di rifiuti (artt. 215 e 216, d. lgs n. 152/2006).
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